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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2688/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti ad offendere e minacce gravi. Il primo motivo deduceva la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse occasionale (incontro fortuito) e che le lesioni fossero di lieve entità. Il secondo motivo censurava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo i ricorrenti pena modesta (6 mesi), incensuratezza e giovane età (uno infradiciannovenne all'epoca), nonché il presunto allontanamento dal movimento politico di appartenenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità estrinseca: il ricorso non ha specificamente confutato la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato la gravità delle minacce (minaccia di morte), l'uso di strumenti atti ad offendere e il numero di persone ferite. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: pur rilevando un'imprecisione lessicale nella sentenza impugnata, la Cassazione ha condiviso il quadro argomentativo della Corte d'Appello secondo cui gli imputati hanno mostrato forte intensità del dolo e pronta adesione a condotte violente, circostanze ostative alla concessione della sospensione condizionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito in ragione della gravità della condotta (minacce di morte, uso di strumenti atti ad offendere) e del numero delle persone offese; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che non ha affrontato specificamente quelle argomentazioni.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il rigetto; norma procedurale richiamata per il deposito di atti in fase di Cassazione in regime emergenziale.

  • art. 546, comma 2 c.p.p.

    Norma procedurale sulla sottoscrizione della sentenza: la sentenza è stata pubblicata con la firma del solo Presidente per impedimento dell'estensore, ai sensi della disposizione citata.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: la mera reiterazione di una versione alternativa dei fatti, senza collegamento alle ragioni del provvedimento impugnato, comporta inammissibilità per genericità estrinseca.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile se emergono elementi di gravità come minacce di morte, uso di oggetti atti ad offendere e più persone lese: tali elementi rilevano negativamente sulla valutazione dell'irrelevanza penale del fatto.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata anche per pene brevi quando la condotta evidenzia elevata intensità del dolo e pronta adesione a comportamenti violenti; fattori soggettivi e la modestia della pena non sono automaticamente decisivi a favore del beneficio.
  • Chi impugna deve evitare argomenti prevalentemente di fatto in Cassazione: la Suprema Corte tutela l'uniformità di diritto ed esamina soprattutto questioni di diritto o la corretta applicazione di principio già supportato da puntuale confronto con la motivazione impugnata.
  • In presenza di condanne confermate, è probabile l'assegnazione delle spese processuali e la condanna alla rifusione delle spese alle parti civili, specialmente se queste hanno prodotto memorie e documentazione sull'entità del danno.

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