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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32863/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui quest'ultimo aveva accolto la richiesta di Luigi Iannone volta a revocare la parte della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18 aprile 2023 relativa alla condanna per la violazione dell'art. 323 c.p. (norma abrogata), dichiarando l'ablazione della pena relativa e la rimozione degli effetti penali connessi. Il Procuratore ha denunciato la incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione (Tribunale) ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., sostenendo che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza resa in esecuzione e ormai irrevocabile, aveva riformato la pronuncia di primo grado non soltanto nella misura della pena ma anche nella qualificazione giuridica del fatto (rielaborazione della fattispecie e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), sicché la competenza per le questioni esecutive spettava alla Corte di Appello stessa.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di incompetenza funzionale prospettato dal Procuratore; ha ritenuto che la Corte di Appello di Napoli aveva in effetti riformato la qualificazione giuridica del fatto (non un mero intervento sulla sola pena) e che, pertanto, il giudice dell'esecuzione competente è la Corte di Appello ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. L'ordinanza impugnata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata annullata senza rinvio e si è disposto il trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli affinché decida sull'istanza presentata in interesse di Luigi Iannone.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p.

    Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice d'appello

    La Corte ha interpretato l'art. 665 c.p.p. nel senso che la competenza del giudice dell'esecuzione spetta alla Corte d'appello quando la sentenza di appello ha modificato la qualificazione giuridica del fatto o ha operato una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado, non essendo sufficiente una mera modifica della misura della pena

  • art. 323 c.p.

    norma citata come abrogata nel procedimento

    La sentenza di merito aveva escluso la rilevanza della fattispecie relativa all'art. 323 c.p. (norma abrogata), procedendo all'ablazione della pena relativa; tuttavia la questione di esecuzione relativa ad altri profili della sentenza doveva essere valutata dalla Corte d'appello competente

  • art. 110 e art. 416-bis c.p.

    articoli richiamati nella riqulificazione operata dalla Corte d'appello

    La Corte d'appello ha riformulato la qualificazione originaria del fatto facendo espressi riferimenti ad altre fattispecie (tra cui concorso esterno e associazione mafiosa), circostanza che la Cassazione ha ritenuto idonea a determinare la competenza della Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Richiamati i precedenti (Sez.1, n. 26692 del 23/05/2013, Palazzolo; Sez.1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli)

    La Corte ha richiamato consolidati principi secondo i quali quando la riforma operata in appello incide sulla qualificazione giuridica del fatto (e non solo sulla misura della pena) compete alla Corte d'appello, e non al giudice di primo grado, ogni provvedimento in materia di esecuzione

Massime di principio

  • Verificare sempre se la sentenza di appello ha modificato la qualificazione giuridica del fatto: se sì, la competenza per le questioni esecutive spetta alla Corte d'appello (art. 665 c.p.p. comma 2); se no e la modifica riguarda solo la pena, resta competente il giudice di primo grado quale giudice dell'esecuzione
  • Se il giudice dell'esecuzione di primo grado decide mentre la Corte d'appello è quella competente (perché la qualificazione è stata riformata in appello), il suo provvedimento è soggetto ad annullamento per incompetenza funzionale e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello competente
  • La presenza di una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado (ad es. riclassificazione della fattispecie, riconoscimento di nuove circostanze o diversa imputazione) è indice di competenza dell'appello in funzione di giudice dell'esecuzione
  • Il pubblico ministero può denunziare l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione e ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio quando la violazione di competenza è manifesta
  • In caso di dubbio sulla rilevanza della riforma operata in appello occorre esaminare il certificato della sentenza di appello e i profili concreti di riforma per stabilire se la stessa ha inciso sulla qualificazione del reato e non soltanto sulla pena

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