Sentenza n. 20/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di “Diniego di concessione edilizia ex L. 326/2003” del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Ostuni, pratica n. 1090/04, Prot. domanda di condono n. 6418/04 del 15/3/2023, notificato il 29/3/2023 nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione edilizia in sanatoria ex L. 326/2003 relativo a una domanda di condono per un manufatto ad uso deposito e per opere collegate a un preesistente locale parcheggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo la violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, dei capi IV e V della l. n. 47/1985 e di varie disposizioni della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe erroneamente incluso nel computo della volumetria condonabile anche un locale garage-parcheggio preesistente, realizzato in forza di una DIA del 1996, mentre la domanda avrebbe riguardato soltanto un locale deposito realizzato in ampliamento. Ha inoltre prospettato la possibilità di ridurre la volumetria mediante demolizione o tombamento delle parti eccedenti e ha richiamato altre pratiche edilizie e paesaggistiche relative all’immobile. Il Comune si è costituito contestando il ricorso. L’istanza cautelare era stata già respinta con ordinanza collegiale n. 375 del 13 luglio 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Il superamento del limite volumetrico previsto dall’art. 32, comma 25, della l. n. 326/2003 non era contestato con riferimento all’immobile considerato nella domanda originaria. Il Collegio ha ritenuto corretto valutare unitariamente il manufatto, poiché l’abuso risultava realizzato secondo un disegno unitario e le caratteristiche strutturali e planimetriche evidenziavano il collegamento funzionale tra il deposito e il preesistente garage-parcheggio. Ai fini del limite di cubatura rileva l’immobile nella sua interezza, non la sua eventuale suddivisione in più unità, né il successivo frazionamento catastale. Il ricorrente non poteva modificare l’immobile durante la pendenza della domanda di condono mediante demolizioni, tombamenti o altre opere dirette a ricondurre la volumetria entro i limiti sanabili, poiché l’immobile deve permanere inalterato fino alla definizione dell’istanza. Il giudice ha inoltre escluso che la disciplina del condono consentisse di accogliere parzialmente la domanda limitatamente alla volumetria assentibile, separando la parte eccedente. Le diverse pratiche edilizie e paesaggistiche richiamate non erano rilevanti, essendo differenti i requisiti applicabili. Le residue censure sono state giudicate generiche e non dimostrate. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
Le disposizioni di cui al capo IV e V della L. 47 del 1985 … si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31 marzo 2003 opere abusive che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
Il limite del 30% della volumetria originaria o, alternativamente, di 750 metri cubi deve essere verificato considerando unitariamente l’immobile o il complesso immobiliare interessato da un disegno abusivo unitario.
capi IV e V l. n. 47/1985
La disciplina richiamata si applica, per effetto dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, alle opere abusive condonabili nei limiti stabiliti dalla normativa sul terzo condono.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nell’ambito delle censure sulla correttezza dell’azione amministrativa, ma la sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione decisiva.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente fondato sulle risultanze istruttorie e sulla volumetria dell’immobile; non è stato ravvisato un difetto di motivazione.
art. 6 l. n. 241/1990
Non è stato ravvisato un difetto di istruttoria: il Comune ha correttamente considerato l’unitarietà strutturale e funzionale del manufatto sulla base degli elaborati allegati alla domanda.
art. 18 l. n. 241/1990
I rilievi fondati sulla disposizione sono stati respinti, non risultando dimostrata alcuna carenza istruttoria o erroneità dei presupposti.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dei limiti volumetrici previsti per il condono edilizio ex art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, l’abuso realizzato secondo un disegno unitario deve essere valutato con riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, senza che rilevino la suddivisione catastale o la distinzione formale in più unità immobiliari.
- Quando manufatti abusivi sono strutturalmente e funzionalmente collegati e compongono un intervento unitario, il volume rilevante ai fini del condono comprende l’intero complesso, anche se una parte del manufatto era stata oggetto di una precedente pratica edilizia.
- Durante la pendenza di una domanda di condono edilizio l’immobile cui la domanda si riferisce deve permanere sostanzialmente inalterato; non sono ammesse modifiche successive, quali demolizioni o tombamenti, dirette a ridurre la volumetria oltre i limiti di condonabilità.
- La disciplina del condono non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, di accogliere la domanda limitatamente alla parte di volumetria rientrante nei limiti, separando dall’abuso la porzione eccedente mediante interventi successivi o artificiose suddivisioni.
- Il successivo frazionamento catastale dell’immobile non incide sulla valutazione unitaria dell’abuso ai fini della verifica dei limiti volumetrici del condono.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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