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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento (sia in riferimento al ricorso introduttivo, sia ai motivi aggiunti): a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud n. 1187 del 4.9.2025, con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva del "servizio di corsi di alta formazione e simulazione medico scientifica a favore del personale sanitario dell'area dell'emergenza urgenza e dell'area di ginecologia ed ostetricia dell'ASL Napoli 3 Sud" in favore di Accademia Eraclitea; b) di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno valutato favorevolmente l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e ne hanno giudicato l’attendibilità; c) del verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e di tutti gli atti presupposti, ivi comprese le note di richiesta di giustificazioni oltre il termine inizialmente assegnato; d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi inclusi, per quanto di ragione, i verbali di gara e il disciplinare di gara, nella parte in cui possa essere interpretato in modo da consentire l’ammissione di offerte tecnicamente non conformi ed anomale; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. con subentro della società ricorrente nell'affidamento.

Giustizia amministrativa202505189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di corsi di alta formazione e simulazione medico-scientifica, unitamente ai verbali di gara, alla verifica di anomalia e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 86,88 punti, ha impugnato l'aggiudicazione all'impresa controinteressata, prima classificata con 89,71 punti e un ribasso del 50,86% sull'importo a base di gara. Con il ricorso introduttivo ha dedotto, da un lato, la non conformità dell'offerta tecnica aggiudicataria rispetto alle prescrizioni relative alla congruità e all'interfacciamento del software con i sistemi già in uso presso l'ASL, sostenendo che l'offerta non individuasse adeguatamente i software né dimostrasse la compatibilità con i sistemi LLEAP e SimView; in subordine, ha contestato il punteggio attribuito per tale criterio e, ulteriormente, ha prospettato l'anomalia dell'offerta. Dall'altro lato, ha contestato la verifica di anomalia, sostenendo che il termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni fosse perentorio e che, decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante non potesse assegnare un termine supplementare. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria del giudizio di congruità, anche in ragione del forte ribasso e dei costi dei software e del personale. Con i motivi aggiunti, dopo l'accesso all'offerta e agli atti della verifica, ha ribadito la non conformità dell'offerta tecnica per la genericità delle indicazioni sulle piattaforme software e sulle attrezzature didattiche, contestando i punteggi attribuiti; ha censurato l'insufficienza dei costi di noleggio delle attrezzature; ha sostenuto che i compensi dei docenti fossero incompatibili con il CCNL indicato dalla lex specialis e con l'art. 11 del d.lgs. 36/2023, che il ricorso a lavoratori autonomi eludesse gli obblighi retributivi e contributivi e che l'affidamento della docenza potesse costituire subappalto non dichiarato ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura sul termine per le giustificazioni dell'anomalia: l'art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 stabilisce un termine non superiore a quindici giorni, ma né la norma né il disciplinare lo qualificavano come perentorio; pertanto la stazione appaltante poteva acquisire e valutare anche giustificazioni tardive, senza automatica esclusione dell'offerta. È stata respinta anche la censura sul difetto di motivazione della verifica di anomalia, poiché il giudizio di congruità ha carattere globale e sintetico e la ricorrente non aveva indicato specifici profili di manifesta irragionevolezza o travisamento, limitandosi a deduzioni generiche sui costi dei software e sull'entità del ribasso. Quanto all'interfacciamento software, il Collegio ha rilevato che l'art. 19.1 del disciplinare lo configurava come criterio di valutazione, non come caratteristica minima a pena di esclusione; inoltre, secondo i chiarimenti della stazione appaltante, l'integrazione con LLEAP e SimView doveva essere garantita entro un mese dall'aggiudicazione, non necessariamente già al momento della presentazione dell'offerta. Le contestazioni sui punteggi relativi al software e alle attrezzature sono state respinte per l'ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, non superata dalla dimostrazione di manifesta illogicità; il punteggio attribuito all'aggiudicataria per il software era, peraltro, inferiore a quello della ricorrente. La censura sui costi di noleggio è stata dichiarata generica e quindi inammissibile. È stata respinta anche la censura relativa al costo della manodopera: non risultava alcuna disposizione che vietasse all'aggiudicataria di utilizzare lavoratori autonomi anziché dipendenti, sicché le disposizioni del CCNL riguardano questi ultimi e non era ravvisabile violazione dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023. Sono state dichiarate generiche e inammissibili le ulteriori contestazioni sull'incongruità dei compensi dei docenti e sul possibile subappalto non dichiarato, quest'ultima formulata in termini meramente dubitativi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 5.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 83 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa non conformità dell'offerta tecnica; il giudice non ha ravvisato la dedotta violazione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell'offerta e all'aggiudicazione; la censura è stata respinta.

  • art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023

    In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

    Il termine per la presentazione delle giustificazioni non è perentorio in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis; la stazione appaltante può valutare anche giustificazioni tardive e non è tenuta all'automatica esclusione dell'offerta.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Non impedisce all'aggiudicatario di avvalersi di lavoratori autonomi anziché di dipendenti; gli obblighi derivanti dal CCNL si riferiscono ai lavoratori dipendenti.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    La prospettazione di un possibile subappalto non dichiarato, formulata in termini dubitativi e senza specifica dimostrazione, è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati per la domanda subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non esaminata favorevolmente in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Richiamati nel provvedimento quali disposizioni processuali applicabili al giudizio in materia di appalti.

Massime di principio

  • Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 per la presentazione delle giustificazioni dell'offerta anormalmente bassa non è perentorio, salvo che tale natura sia espressamente prevista dalla lex specialis; la stazione appaltante può quindi valutare giustificazioni tardive e non può disporre l'esclusione automatica per il solo ritardo.
  • Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha carattere globale e sintetico e non richiede l'esame analitico di ogni singola voce di costo; è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, che devono essere specificamente allegati e dimostrati.
  • Quando la lex specialis configura l'interfacciamento con sistemi preesistenti come criterio di valutazione e prevede che l'integrazione sia realizzata entro un termine successivo all'aggiudicazione, la mancata dimostrazione dell'interoperabilità già al momento dell'offerta non comporta automaticamente l'esclusione.
  • Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle offerte tecniche e sull'attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, travisamento o altri errori evidenti; contestazioni generiche sull'adeguatezza dei materiali o dei punteggi non sono sufficienti.
  • In una gara pubblica non è vietato, in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis, che l'aggiudicatario esegua la prestazione principale mediante lavoratori autonomi anziché dipendenti; le disposizioni del CCNL applicabile ai dipendenti non si estendono automaticamente ai lavoratori autonomi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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