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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una condomina aveva impugnato la delibera assembleare del 2 febbraio 2012 con cui le spese di manutenzione di una parte del lastrico solare, poi definito "terrazzo Vallini", erano state ripartite secondo il criterio dell'art. 1126 c.c. La domanda era fondata sulla dedotta contrarietà della delibera a una pretesa transazione conclusa in precedenza tra il condominio e uno dei comproprietari del lastrico. Il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la delibera del 1998 non integrasse una transazione ma solo un mandato a trattare, che non risultasse alcun accordo firmato da tutti i condomini e che comunque non fosse provata l'esistenza dell'obbligo, in capo a un condomino, di farsi carico in futuro delle spese straordinarie. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362-1365 e 1372 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato il contenuto degli atti negoziali e negato l'esistenza di un contratto su cui i condomini avevano fatto affidamento e in base al quale avevano rinunciato a propri diritti. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2697 c.c., comma 2, e 116 c.p.c., contestando il mancato rilievo probatorio attribuito a una missiva del 12 marzo 2009 proveniente da due comproprietari e ritenuta dalla Corte territoriale inidonea a provare un riconoscimento di debito o l'assunzione dell'obbligo di pagamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delibera assembleare del 1998 non costituiva di per sé una transazione, ma solo un incarico all'amministratore e a un legale per tentare di raggiungere un accordo; mancava inoltre una transazione sottoscritta da tutti i condomini e, comunque, l'eventuale attività interpretativa ex artt. 1362 ss. c.c. non poteva essere utilizzata per ricostruire un negozio che non risultava esistente. Ha inoltre ritenuto inammissibile, oltre che infondata, la seconda censura, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di fatti e documenti riservata al giudice di merito; la Corte territoriale aveva motivatamente escluso valore probatorio alla missiva, proveniente solo da due comproprietari e non da tutti i titolari del bene. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1126 c.c.

    richiamato come criterio di riparto delle spese per la manutenzione del lastrico solare ad uso esclusivo di alcuni condomini.

  • art. 1965 c.c.

    evocato dalla parte ricorrente come base della dedotta transazione, ma la Corte ha escluso che la delibera assembleare integrasse una transazione.

  • artt. 1362-1365 c.c.

    i criteri di ermeneutica contrattuale non sono applicabili per ricostruire un accordo che non risulti esistente; la valutazione circa la natura della delibera e degli atti richiamati attiene al merito.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato poiché mancava un contratto vincolante da interpretare o al quale attribuire effetto.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la distribuzione/valutazione dell'onere probatorio, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di perpetuatio dell'ufficio del difensore, per ritenere irrilevante la rinuncia al mandato comunicata prima dell'udienza camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato solo per indicare che la delibera del 1998 prevedeva la rinuncia a un'eventuale azione cautelare e non una transazione conclusa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La delibera assembleare che si limiti a conferire un mandato per trattare o per predisporre un futuro accordo non equivale, di per sé, alla conclusione di un contratto di transazione.
  • Per attribuire efficacia vincolante a un accordo che incida sui rapporti condominiali occorre un atto negoziale effettivamente perfezionato; in mancanza, non è possibile invocare gli artt. 1362 ss. c.c. per interpretare un contratto non dimostrato.
  • Quando si denuncia in cassazione la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, il motivo è infondato se la doglianza in realtà mira a contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti e delle dichiarazioni provenienti solo da alcuni comproprietari è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, quando il giudice di merito abbia già individuato e apprezzato le prove rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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