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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31317/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla banca. Dal testo emerge che la vicenda riguardava un pignoramento presso terzi: dopo un'ordinanza di assegnazione di una somma a carico della banca, il ricorrente avrebbe notificato precetto e pignoramento per ottenere un importo maggiore, poi in parte corrisposto dalla banca. Tuttavia la sentenza impugnata e lo stesso ricorso non esponevano in modo chiaro e completo i fatti di causa. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché il ricorso risulta carente ex art. 366, n. 3, c.p.c., in quanto la narrazione dei fatti richiamata nell'atto non corrispondeva alla sentenza impugnata e comunque non consentiva di comprendere in modo esaustivo la vicenda. La Corte ha inoltre valorizzato, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la reiterazione di ricorsi analoghi proposti dallo stesso ricorrente e il carattere abusivo della strategia processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo insufficiente e non chiara l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento, in favore della banca resistente, della somma di euro 10.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi legali. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    "Così l'impugnata sentenza riassume lo svolgimento del giudizio:"

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa chiara, completa ed aderente alla decisione impugnata, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza ricostruzioni integrative.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso gravemente carente e inserito in una strategia processuale reiteratamente abusiva può integrare i presupposti della condanna alla sanzione privata per responsabilità aggravata.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La corretta redazione di un ricorso per cassazione è qualificata come prestazione esigibile dal difensore secondo la diligenza professionale qualificata.

  • art. 2049 c.c.

    La parte può rispondere verso la controparte delle conseguenze dannose o sanzionatorie dell'operato del proprio difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere autosufficiente, chiara e riferita alla sentenza impugnata; la mancanza o l'inadeguatezza di tale esposizione determina l'inammissibilità ex art. 366, n. 3, c.p.c.
  • La Corte può applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c. quando la proposizione della lite o del ricorso evidenzi colpa grave, mala fede o abuso del processo, specie se la condotta è reiterata in controversie analoghe già ritenute inammissibili o infondate.
  • La responsabilità verso la controparte per la condotta processuale del difensore può ricadere anche sulla parte assistita, nei limiti in cui l'atto processuale sia stato introdotto nel suo interesse e con il suo ministero.
  • Nella liquidazione della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. il giudice può considerare la gravità della condotta, la reiterazione dell'abuso e l'esigenza deterrente della condanna, in quanto sanzione privata con funzione anche preventiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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