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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34666/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di patteggiamento per avere il GIP disposto, di ufficio, la confisca per equivalente dell'intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio, fino a euro 700.000,00. Il ricorrente contestava che la confisca eccedesse il perimetro dell'accordo di patteggiamento e della misura del profitto effettivamente conseguito dal riciclatore (pari circa al 2% delle somme), sostenendo che la misura ablativa avrebbe dovuto limitarsi al vantaggio patrimoniale direttamente realizzato dall'agente e non all'intero prodotto derivante dall'autore del reato presupposto

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la legittimità della confisca disposta ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. (commi 1 e 2), sul presupposto che la somma oggetto delle operazioni di riciclaggio può essere qualificata come prodotto complessivo dell'illecito e, quindi, assoggettabile a confisca per equivalente. La Corte ha esaminato i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti (confisca limitata al profitto effettivo del riciclatore vs confisca sull'intero ammontare riciclato) e ha ritenuto ammissibile l'approccio che considera il denaro posto in operazioni di riciclaggio come prodotto del reato, purché il provvedimento motivi adeguatamente sia sulle ragioni di rifiuto delle giustificazioni fornite sia sull'imputabilità della confisca. È stata inoltre confermata l'obbligatorietà di motivazione anche nel contesto del patteggiamento. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 quater cod. pen.

    La Corte interpreta la disposizione come avente una portata che può includere sia il "prodotto" complessivo delle operazioni di riciclaggio sia, alternativamente, il "profitto" o il "prezzo" riferibile a singoli reati, consentendo quindi la confisca per equivalente dell'ammontare riciclato se adeguatamente motivata

  • art. 648 bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di riciclaggio e alla nozione di profitto; la Corte richiama la giurisprudenza sul contrasto interpretativo tra confisca limitata al vantaggio del riciclatore e confisca dell'intero ammontare riciclato

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), qui richiamate per inquadrare il motivo dedotto dall'imputato

  • art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla censura sulla quantificazione della confisca a seguito del patteggiamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese

  • art. 640 quater cod. pen. (citato nel testo)

    Citazione presente nel provvedimento di merito; la Corte si focalizza tuttavia sull'applicazione di art. 648 quater per la misura ablativa. La menzione costituisce il riferimento alla misura di confisca per equivalente richiamata nel merito

Massime di principio

  • In caso di riciclaggio la giurisprudenza è divisa: un orientamento limita la confisca al profitto effettivamente acquisito dal singolo riciclatore; un altro ammette la confisca dell'intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio qualificate come "prodotto" del reato
  • Nel patteggiamento la brevità motivazionale propria del rito non esonera il giudice dall'obbligo di fornire motivazioni specifiche e dettagliate quando dispone misure ablative (confisca), in particolare spiegando il perché non ritiene attendibili le giustificazioni del ricorrente e l'imputabilità dell'intero importo
  • Prima di ordinare la confisca il giudice deve qualificare correttamente i beni (profitto, prodotto, prezzo) e motivare la scelta interpretativa alla luce della specificità del caso per evitare sovrapposizioni o eccessi
  • La confisca per equivalente può essere legittima anche se investe somme di cui il riciclatore non è l'autore del reato presupposto, purché sussistano elementi che le colleghino all'operazione di riciclaggio e sia data motivazione sull'imputabilità e sulla proporzionalità
  • Per il difensore è strategico dimostrare in modo probante l'entità reale del profitto del riciclatore e contestare la riconducibilità all'operazione di riciclaggio per limitare la misura ablativa
  • Per l'organo giudicante è raccomandabile evitare formule generiche: la decisione sulla confisca deve esplicitare le ragioni giuridiche e fattuali che giustificano l'adozione della misura sull'intero ammontare oppure sulla sola quota riconducibile al singolo agente

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