Sentenza n. 735/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei provvedimenti del Comune di Catania, in data 17 luglio 2025, con cui è stata ordinata la rimozione di impianti pubblicitari già autorizzati con provvedimento dirigenziale A04/180 del 21 dicembre 2021, identificati come PP 484, PP 485, PP 486 e PP 489; per quanto riguarda i motivi aggiunti, delle determinazioni n. 04/RAG GEN/356, n. 04/RAG GEN/357, n. 04/RAG GEN/358 e n. 04/RAG GEN/360 in data 18 agosto 2025, con cui è stata ordinata la rimozione degli impianti pubblicitari PP 484, PP 485, PP 489 e PP 486 già autorizzati con provvedimento A04/180 del 21 dicembre 2021, nonché del rigetto implicito dell’istanza di rinnovo in data 3 giugno 2025 e, ove occorra, dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni di avvio del procedimento e successivi provvedimenti di rimozione di quattro impianti pubblicitari, oltre al supposto rigetto implicito dell’istanza di rinnovo delle autorizzazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato le comunicazioni del 17 luglio 2025 e, con motivi aggiunti, le determinazioni del 18 agosto 2025 con cui il Comune ha ordinato la rimozione di quattro impianti pubblicitari, già autorizzati il 21 dicembre 2021, nonché il supposto rigetto implicito dell’istanza di rinnovo presentata il 3 giugno 2025 e, in via subordinata, l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità. Ha dedotto la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2019 per omessa comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo e per mancata instaurazione del contraddittorio; l’inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; la violazione della disciplina regolamentare sugli impianti bifacciali e l’eccesso di potere, sostenendo che la percezione simultanea delle due facce fosse solo occasionale e non escludesse l’unità strutturale e funzionale dell’impianto; il contrasto con l’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada e con l’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019; in via subordinata, l’illegittimità della disposizione regolamentare per contrasto con la normativa statale; infine, la violazione del legittimo affidamento e il difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune aveva in precedenza autorizzato gli impianti nella medesima conformazione. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la scadenza delle autorizzazioni il 21 dicembre 2024, l’assenza di un titolo autorizzatorio al momento della rimozione e l’inesistenza di un provvedimento implicito di rigetto del rinnovo.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, ritenendo la controversia definibile autonomamente rispetto al distinto giudizio promosso contro il silenzio sull’istanza di rinnovo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché rivolto contro atti endoprocedimentali, ossia comunicazioni di avvio del procedimento, e comunque perché, al momento dell’instaurazione del giudizio, le autorizzazioni triennali erano già scadute il 21 dicembre 2024, sicché mancava un interesse attuale e giuridicamente tutelabile all’annullamento degli atti di rimozione, anche in prospettiva risarcitoria, non essendo stata proposta domanda di risarcimento. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti nella parte relativa ai provvedimenti definitivi di rimozione, per la medesima carenza di interesse derivante dall’avvenuta scadenza dei titoli. Ha respinto l’impugnazione del supposto rigetto implicito dell’istanza di rinnovo: la stessa ricorrente ne aveva contestato l’esistenza proponendo separato ricorso avverso il silenzio-inadempimento; inoltre, non ricorrevano i presupposti per configurare un provvedimento implicito, poiché gli atti impugnati non menzionavano l’istanza di rinnovo e la disciplina applicabile imponeva un provvedimento espresso e motivato di diniego. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di avvisare le parti della possibile rilevabilità d’ufficio di una questione, nella specie l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
art. 53, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
L’ufficio competente entro i sessanta giorni successivi concede o nega l’autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato
La disciplina richiede un provvedimento espresso e motivato per il diniego dell’autorizzazione, escludendo la configurabilità del rigetto implicito nei termini prospettati.
art. 13 legge regionale n. 7/2019
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo all’obbligo di comunicare i motivi ostativi, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione, definendo la controversia per ragioni processuali e per l’inesistenza del provvedimento implicito.
art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’omesso preavviso di rigetto, ma la questione non è stata decisa nel merito.
art. 47 d.P.R. n. 495/1992
È stato richiamato dalle parti per la qualificazione degli impianti pubblicitari bifacciali, ma il giudice non ha esaminato nel merito la relativa interpretazione.
art. 1, comma 825, legge n. 160/2019
È stato invocato dalla ricorrente quale parametro per la determinazione del canone sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse attuale l’impugnazione di provvedimenti relativi a un titolo autorizzatorio già definitivamente scaduto prima dell’instaurazione del giudizio, quando il ricorrente non deduca un interesse giuridicamente tutelabile residuo, anche risarcitorio, mediante apposita domanda.
- La comunicazione di avvio del procedimento è un atto endoprocedimentale e, di regola, non è autonomamente impugnabile, non producendo una lesione immediata e attuale della posizione giuridica del destinatario.
- Non può configurarsi un provvedimento amministrativo implicito di rigetto quando gli atti dell’amministrazione non menzionano l’istanza cui il supposto rigetto si riferirebbe e la disciplina di settore richiede l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
- La proposizione, da parte dello stesso interessato, di un autonomo ricorso avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza amministrativa è incompatibile con la contestuale prospettazione, nel medesimo giudizio, dell’esistenza di un provvedimento implicito di rigetto della stessa istanza.
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