Sentenza del 19/04/2021 n. 2017 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Prova documentale - Copia fotostatica - Disconoscimento ex art. 2719 c.c. - Modalità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità alla copia dell'originale delle scritture prodotte in giudizio (in particolare, cartella di pagamento notificata), con contestazione della validità della copia fotostatica come prova documentale
La decisione
la Corte ha ritenuto che il disconoscimento delle copie fotostatiche non richiede una forma specifica ma deve, a pena di inefficacia, contenere una dichiarazione chiara e univoca che individui il documento contestato e specifichi gli aspetti in cui la copia differisce dall'originale. Clausole di stile o affermazioni generiche non sono sufficienti. Di conseguenza, un disconoscimento vago o non dettagliato è inefficace e la copia può essere ammessa come prova della cartella di pagamento (con esito favorevole al resistente)
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973
norma sul procedimento di riscossione e sulla cartella di pagamento rilevante per il contesto; la decisione si riferisce al valore probatorio delle cartelle emesse ai sensi di questa normativa
codice civile
articolo che disciplina il disconoscimento della scrittura privata: la Corte interpreta l'art. 2719 nel senso che il disconoscimento deve chiaramente individuare il documento e gli elementi di dissomiglianza rispetto all'originale, pena la sua inefficacia
Cassazione
giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui il disconoscimento generico o formale non è sufficiente; occorre specificità e chiarezza nella contestazione della conformità
Massime di principio
- Il disconoscimento di copie fotostatiche deve indicare esplicitamente quale documento si contesta e in che cosa la copia differisce dall'originale; affermazioni generiche o formule di stile non bastano.
- Non è richiesta una forma particolare per il disconoscimento, ma è obbligatorio che la dichiarazione sia chiara, comprensiva e puntuale: altrimenti la copia viene ammessa come prova e il disconoscimento è inefficace.
- In contenziosi su cartelle di pagamento e atti di riscossione, il contribuente che intende contestare la validità della copia deve raccogliere e indicare elementi specifici (ad es. mancanza di firme, difformità contenutistiche, prova dell'alterazione) per evitare l'ammissione della copia come documento provante.
- Se il disconoscimento è giudicato inefficace, l'onere probatorio si sposta sul resistente che potrà vedere riconosciuto il valore probatorio della copia; ciò rende strategico per il ricorrente documentare concretamente le divergenze dall'originale o richiedere l'esibizione dell'originale.
- Questa interpretazione tutela l'esigenza di certezza probatoria degli atti pubblici e di riscossione, evitando che contestazioni formali paralizzino la prova scritta: pertanto la precisione nella contestazione è essenziale per il privato che voglia ottenere l'esclusione della copia.
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