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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25814/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Izzo proponeva ricorso contro l'ordinanza del 9/11/2023 del GIP del Tribunale di Avellino che aveva rigettato la richiesta di applicazione in sede esecutiva della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra: (1) più reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito commessi tra il 14/11/2020 e il 5/9/2021, già giudicati con sentenza del 10/5/2022; e (2) un furto aggravato commesso il 2/1/2022, giudicato con sentenza di appello del 20/6/2022. La difesa aveva evidenziato indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso: prossimità temporale, identica modalità esecutiva (introduzione in autovetture, forzatura o porta non chiusa), omogeneità dei reati e medesimo luogo (cimitero di Avellino). Il GIP aveva respinto l'istanza motivando, sostanzialmente, con la distanza cronologica tra i fatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i criteri di applicazione in sede esecutiva della continuazione ex art. 671 c.p.p. e i parametri indiziari (distanza temporale, modalità, tipologia di reati, bene tutelato, omogeneità, luogo, ecc.). Ha censurato l'ordinanza impugnata come incongrua e priva di adeguata valutazione degli elementi allegati dalla difesa, rilevando che il giudice dell'esecuzione non poteva limitarsi a richiamare la distanza cronologica senza considerare che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto la continuazione interna tra episodi analoghi; il giudice dell'esecuzione può escludere la continuazione solo se dimostra specifiche e significative circostanze ostative. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Avellino in diversa composizione per un nuovo esame della richiesta.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione puo' applicare l'istituto della continuazione e rideterminare le pene per sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona

    Il giudice dell'esecuzione deve valutare la sussistenza di un disegno criminoso unitario sulla base di indici esteriori significativi; non puo' respingere l'istanza meramente per distanza temporale senza esaminare le altre circostanze e senza motivazione specifica

  • art. 81 cod. pen.

    La riconducibilita' al medesimo disegno criminoso e' requisito per l'applicazione della continuazione; in sede esecutiva si verifica l'unita' progettuale degli illeciti ai fini del cumulo applicabile

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla censura di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita' (il ricorrente aveva denunciato nullita' e vizio di motivazione)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    In caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice di rinvio deve essere in diversa composizione fisica

Massime di principio

  • La valutazione della continuazione in sede esecutiva richiede una riconsiderazione dei fatti giudicati e l'accertamento di un disegno criminoso unitario sulla base di indici esteriori (distanza temporale, modalita' esecutive, omogeneita' dei reati, bene tutelato, luogo, condizioni di tempo e di luogo).
  • Nessuno dei singoli indici e' in se' necessariamente decisivo: la prova dell'unita' progettuale deriva dalla complessiva valutazione delle circostanze e dal loro incremento logico combinato.
  • Il giudice dell'esecuzione non puo' disattendere automaticamente il riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione per episodi analoghi senza motivare dettagliatamente e senza indicare circostanze specifiche che escludano la riconducibilita' degli ulteriori fatti al medesimo disegno criminoso.
  • La mera distanza cronologica fra i reati non e' di per sé ostativa: va valutata insieme alle altre circostanze fattuali; se il giudice ritiene la distanza rilevante deve darne spiegazione e fornire elementi ostativi concreti.
  • In caso di annullamento dell'ordinanza di rigetto, il procedimento deve essere rimesso a un GIP in diversa composizione per il riesame, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.

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