Sentenza n. 2085/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2367/2023 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi 500 euro, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 20 maggio 2024 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva provveduto all’accredito. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso la sede dell’Amministrazione, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato; dopo un primo ordine di rinnovazione, era stato nuovamente notificato presso l’Avvocatura distrettuale di Messina, anziché presso quella di Catania. Il Collegio ha rilevato tale ulteriore vizio di notificazione, ma ha ritenuto che la costituzione del Ministero, senza eccezioni, avesse sanato la nullità ai sensi dell’art. 43, comma 3, c.p.a. Il Ministero si è limitato a una costituzione di stile e non ha contestato il titolo esecutivo né provato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre ritenuto rispettati il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, il termine di deposito del ricorso e il requisito della previa notificazione della sentenza all’Amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il perdurante inadempimento risultava dall’assenza di contestazioni specifiche da parte del Ministero e dalla mancata prova del pagamento; in applicazione dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa dovevano essere provati dalla parte interessata a farli valere. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché dirigente dello stesso Ministero e attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Non sono state riconosciute eventuali spese di precetto, essendo riconducibile alla libera scelta del creditore il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 150 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 43, comma 3, c.p.a.
La costituzione in giudizio della parte intimata, senza per altro alcun rilievo, sana la nullità della notificazione del ricorso
La costituzione della parte intimata sana la nullità della notificazione del ricorso, consentendo l’esame della domanda.
art. 11, commi 1 e 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità
I ricorsi contro le Amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato competente per territorio; la violazione determina nullità della notificazione, sanabile nei casi previsti dal processo amministrativo.
art. 114, comma 1, c.p.a.
termine decennale per la proposizione dell’azione
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal Collegio, ritenuto rispettato nella fattispecie.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione della sentenza all’Amministrazione; il requisito è stato ritenuto documentato.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, spetta all’Amministrazione che deduca l’avvenuto pagamento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi provarne la sussistenza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È indicato quale base normativa della condanna al riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta per la carta elettronica del docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. n. 89/2001, è applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia un dirigente dell’Amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione destinataria della condanna non vi abbia adempiuto.
- La notificazione del ricorso contro un’Amministrazione dello Stato presso un’Avvocatura distrettuale diversa da quella competente è nulla, ma la nullità è sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata senza eccezioni sul punto.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’ordine di esecuzione; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa devono essere provati dalla parte che vi ha interesse.
- Accertato il persistente inadempimento di una pubblica amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento o all’attribuzione di una prestazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle disciplinate dalla l. n. 89/2001.
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