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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05217/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria con cui un creditore ha chiesto di far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita, compiuta da una società debitrice, di alcune porzioni di un fabbricato urbano in favore di un terzo acquirente. I giudici di merito hanno ritenuto che il credito del revocante fosse anteriore all'atto dispositivo, benché sub iudice al momento della vendita, e che sussistessero l'eventus damni e la scientia damni in capo al debitore e al terzo, valorizzando la situazione debitoria della società, la presenza di ipoteche, la vendita di quasi tutto il patrimonio immobiliare in un breve arco temporale e il fatto che il prezzo fosse sostanzialmente congruo ma non tale da escludere il pregiudizio. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo in sintesi: che mancassero i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria; che la cessione dell'ultima villetta non fosse significativa perché la società operava nella commercializzazione di immobili; che la partecipazione della banca e la cancellazione parziale dell'ipoteca indicassero l'estinzione di un debito scaduto; che il bilancio non fosse indice di insolvenza attuale; che l'art. 67 l. fall. escludesse l'azione per vendite a giusto prezzo di immobili abitativi destinati a prima casa; e che, in presenza di immobili gravati da ipoteche, il creditore chirografario dovesse provare un concreto pregiudizio patrimoniale, non potendo bastare un giudizio astratto sull'eventus damni. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti e che il ricorso era redatto in modo eccessivamente prolisso e non autosufficiente, senza specifica critica delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; inoltre, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non superava la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. né individuava un fatto storico decisivo omesso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza: da un lato, la ricostruzione dei fatti era eccessiva e dispersiva; dall'altro, la censura di violazione di legge non individuava puntualmente le rationes decidendi della sentenza impugnata e, nella sostanza, mirava a un nuovo esame del merito. La doglianza di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inidonea anche per il limite del cd. doppio conforme e per la mancata indicazione del fatto storico, del dato da cui risultava, del momento della sua deduzione e della sua decisività. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma di euro 6.000,00 ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, senza necessità di una specifica volontà fraudolenta; la consapevolezza può essere provata anche per presunzioni.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una concisa e chiara esposizione dei fatti di causa; l'eccesso di documentazione e la narrazione dispersiva possono tradursi in difetto di autosufficienza e violazione del requisito di sinteticità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme o con la giurisprudenza; non basta sollecitare una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'impostazione giuridica seguita dal giudice di merito; il vizio motivazionale richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o risultanze istruttorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra una preclusione processuale salvo che il ricorrente dimostri che la base fattuale delle due decisioni non coincide.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso, e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio motivazionale deve essere corredata dalla specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata può sfociare in declaratoria di inammissibilità; se la Corte decide in conformità della proposta del consigliere delegato, si applica la disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in ragione della definizione del giudizio in conformità della proposta di inammissibilità.

  • art. 67 l. fall.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente come limite all'azione revocatoria per vendite a giusto prezzo di immobili abitativi destinati a prima casa, ma la Corte non ha affrontato nel merito la questione perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi compiuti dopo il sorgere del credito è sufficiente, sul piano soggettivo, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; non occorre una specifica intenzione fraudolenta.
  • La consapevolezza del pregiudizio e l'eventus damni possono essere desunti anche da presunzioni e da un complesso di circostanze oggettive, purché la valutazione sia sorretta da argomentazione logica.
  • Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente gli errori di diritto imputati al giudice di merito; non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa valutazione di prove, deduzioni difensive o argomenti.
  • In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale incontra un limite processuale che il ricorrente deve superare allegando la non coincidenza della base fattuale delle due decisioni.
  • Il ricorso per cassazione deve essere sintetico, autosufficiente e strutturato in modo da rendere immediatamente percepibili le questioni di diritto devolute; un'esposizione eccessivamente documentale e dispersiva può condurre all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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