Sentenza n. 1834/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di euro 1.000,00 attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. In sede di ottemperanza è stata inoltre richiesta la corresponsione degli interessi sulla somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, mediante il pagamento delle spettanze attraverso l’emissione dei buoni elettronici di spesa. Ha escluso, invece, gli interessi, poiché il titolo esecutivo non li aveva riconosciuti e il beneficio era stato attribuito nella particolare forma del buono di spesa della Carta docente. Per l’eventuale inerzia dell’amministrazione, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve depositare gli atti tramite il Processo amministrativo telematico secondo la modulistica prevista. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando risultino comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per procedere in via esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile analogicamente anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare le spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi di studio e istruttoria/trattazione e la non particolare complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro sono sufficienti, ai fini dell’ordine di esecuzione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Quando il giudicato riconosce un beneficio economico in una forma specifica, come l’emissione di buoni elettronici di spesa, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo, senza estenderne il contenuto mediante il riconoscimento di interessi non liquidati nella sentenza.
- In caso di mancata esecuzione spontanea dell’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, senza attribuzione di un compenso ulteriore quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura e la modulistica previste per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della conseguente sentenza di ottemperanza può integrare una fattispecie fonte di responsabilità amministrativa.
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