Cassazione Civile, Sentenza n. 22008/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda di chiusura dei varchi aperti tra la proprietà esclusiva del loro dante causa (Antonio) e il bene in comunione ereditaria derivante da Eufemia Coppola. Hanno dedotto: nullità della sentenza per omissione del numero della decisione di primo grado; omessa motivazione; omesso esame di fatti decisivi (epoca di apertura dei varchi, presunto consenso di Eufemia Coppola, indispensabilità dei varchi per l'accesso alla proprietà esclusiva); violazione dell'art.1102 c.c. sostenendo che l'apertura rientrerebbe nell'uso della cosa comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi (l'omessa indicazione del numero di sentenza è irrilevante; la presunta carenza motivazionale non è censurabile come omessa motivazione sui profili di diritto; gli elementi fattuali indicati non erano decisivi o non potevano essere riaperti in Cassazione, essendo, fra l'altro, preclusa la domanda di usucapione per mancata impugnazione incidentale). Il quarto motivo (art.1102 c.c.) è stato ammesso ma comunque rigettato sul merito: l'apertura di varchi che impone un peso o crea una servitù a favore di unità esterna è illegittima e non può essere giustificata come semplice esercizio del diritto di comproprietario. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in € 3.500 + € 200) e annotazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13, c.1-quater D.P.R. 115/02.
Norme richiamate
art. 360, n. 5 c.p.c.
Usato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi: la Corte rileva che tale motivo è inammissibile se i fatti indicati non erano decisivi o non sono stati formulati correttamente nei precedenti gradi; il vizio riguarda l'omesso esame di fatti rilevanti di merito.
art. 360, n. 3 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'eventuale vizio di violazione o falsa applicazione della norma di diritto (i profili di diritto possono essere esaminati in Cassazione), ma nel caso la Corte non ha riscontrato violazione tale da sostenerne l'annullamento.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato nella discussione sulla sufficienza della motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata soddisfacesse il minimo costituzionale di motivazione, esponendo le ragioni in fatto e in diritto.
art. 384, comma 2 c.p.c.
Citato in riferimento alla possibilità di integrazione o correzione della motivazione in Cassazione quando si tratta di interpretazione di norme di diritto.
art. 1102 c.c.
La Corte ha affrontato (e respinto) la tesi che l'apertura dei varchi fosse legittima come esercizio del diritto di ciascun comproprietario; ha confermato che atti che impongono un peso o creano una servitù a vantaggio di unità esterne non rientrano nell'uso normale della cosa comune.
art. 1051 c.c. (ultimo comma)
Richiamato come limite alla prospettata domanda di costituzione di servitù coattiva: la sentenza osserva che non risultò proposta dal proprietario una domanda giudiziale in tal senso e che la fondatezza di tale domanda avrebbe richiesto valutazioni autonome.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Usato per rilevare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, quando sussistono determinate condizioni processuali.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 2747/1979, Cass. 19618/2003, SS.UU. n. 8053/2014, Cass. 35955/2021 e altre)
I precedenti sono stati utilizzati per affermare principi: l'irrilevanza dell'erronea/omessa indicazione del numero di sentenza; la distinzione tra vizio di motivazione su fatti (art.360, n.5) e valutazione/interpretazione di diritto (art.360, n.3); e il principio che l'apertura di varchi che crea servitù o altera la destinazione della cosa comune è illegittima.
Massime di principio
- L'apertura di varchi che impone un peso o determina una servitù a favore di unità esterne è generalmente illegittima e non può essere giustificata come semplice esercizio del diritto di comproprietà ai sensi dell'art.1102 c.c.
- In Cassazione i vizi di omessa motivazione sono rilevanti soprattutto se riguardano l'accertamento e la valutazione dei fatti (art.360, n.5 c.p.c.); le questioni di diritto possono essere censurate con il motivo di violazione di legge (art.360, n.3 c.p.c.).
- Il consenso del precedente proprietario a comportamenti che incidono su diritti reali (es. costituzione di servitù) richiede, per essere efficace come titolo di un diritto reale, la forma e le condizioni previste dalla legge (spesso per iscritto).
- Se si intende ottenere il riconoscimento di un diritto reale (usucapione, servitù coattiva, ecc.) è necessario proporre e preservare la relativa domanda in ciascun grado di giudizio (anche mediante appello incidentale), altrimenti tali pretese possono risultare precluse.
- Quando la parte sostiene che un varco è l'unico mezzo di accesso, occorre procedere specificamente (es. domanda di servitù coattiva) e valutare la fondatezza alla luce delle norme (art.1051 c.c. e relative limitazioni); non basta l'affermazione generica di necessità.
- Sul piano processuale, errori formali non sempre determinano nullità o annullamento: omissioni non richieste per l'esistenza giuridica della decisione (es. numero della sentenza impugnata) sono irrilevanti se non hanno inciso sul diritto di difesa.
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