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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22008/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda di chiusura dei varchi aperti tra la proprietà esclusiva del loro dante causa (Antonio) e il bene in comunione ereditaria derivante da Eufemia Coppola. Hanno dedotto: nullità della sentenza per omissione del numero della decisione di primo grado; omessa motivazione; omesso esame di fatti decisivi (epoca di apertura dei varchi, presunto consenso di Eufemia Coppola, indispensabilità dei varchi per l'accesso alla proprietà esclusiva); violazione dell'art.1102 c.c. sostenendo che l'apertura rientrerebbe nell'uso della cosa comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi (l'omessa indicazione del numero di sentenza è irrilevante; la presunta carenza motivazionale non è censurabile come omessa motivazione sui profili di diritto; gli elementi fattuali indicati non erano decisivi o non potevano essere riaperti in Cassazione, essendo, fra l'altro, preclusa la domanda di usucapione per mancata impugnazione incidentale). Il quarto motivo (art.1102 c.c.) è stato ammesso ma comunque rigettato sul merito: l'apertura di varchi che impone un peso o crea una servitù a favore di unità esterna è illegittima e non può essere giustificata come semplice esercizio del diritto di comproprietario. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in € 3.500 + € 200) e annotazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13, c.1-quater D.P.R. 115/02.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Usato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi: la Corte rileva che tale motivo è inammissibile se i fatti indicati non erano decisivi o non sono stati formulati correttamente nei precedenti gradi; il vizio riguarda l'omesso esame di fatti rilevanti di merito.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'eventuale vizio di violazione o falsa applicazione della norma di diritto (i profili di diritto possono essere esaminati in Cassazione), ma nel caso la Corte non ha riscontrato violazione tale da sostenerne l'annullamento.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sulla sufficienza della motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata soddisfacesse il minimo costituzionale di motivazione, esponendo le ragioni in fatto e in diritto.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    Citato in riferimento alla possibilità di integrazione o correzione della motivazione in Cassazione quando si tratta di interpretazione di norme di diritto.

  • art. 1102 c.c.

    La Corte ha affrontato (e respinto) la tesi che l'apertura dei varchi fosse legittima come esercizio del diritto di ciascun comproprietario; ha confermato che atti che impongono un peso o creano una servitù a vantaggio di unità esterne non rientrano nell'uso normale della cosa comune.

  • art. 1051 c.c. (ultimo comma)

    Richiamato come limite alla prospettata domanda di costituzione di servitù coattiva: la sentenza osserva che non risultò proposta dal proprietario una domanda giudiziale in tal senso e che la fondatezza di tale domanda avrebbe richiesto valutazioni autonome.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Usato per rilevare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, quando sussistono determinate condizioni processuali.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 2747/1979, Cass. 19618/2003, SS.UU. n. 8053/2014, Cass. 35955/2021 e altre)

    I precedenti sono stati utilizzati per affermare principi: l'irrilevanza dell'erronea/omessa indicazione del numero di sentenza; la distinzione tra vizio di motivazione su fatti (art.360, n.5) e valutazione/interpretazione di diritto (art.360, n.3); e il principio che l'apertura di varchi che crea servitù o altera la destinazione della cosa comune è illegittima.

Massime di principio

  • L'apertura di varchi che impone un peso o determina una servitù a favore di unità esterne è generalmente illegittima e non può essere giustificata come semplice esercizio del diritto di comproprietà ai sensi dell'art.1102 c.c.
  • In Cassazione i vizi di omessa motivazione sono rilevanti soprattutto se riguardano l'accertamento e la valutazione dei fatti (art.360, n.5 c.p.c.); le questioni di diritto possono essere censurate con il motivo di violazione di legge (art.360, n.3 c.p.c.).
  • Il consenso del precedente proprietario a comportamenti che incidono su diritti reali (es. costituzione di servitù) richiede, per essere efficace come titolo di un diritto reale, la forma e le condizioni previste dalla legge (spesso per iscritto).
  • Se si intende ottenere il riconoscimento di un diritto reale (usucapione, servitù coattiva, ecc.) è necessario proporre e preservare la relativa domanda in ciascun grado di giudizio (anche mediante appello incidentale), altrimenti tali pretese possono risultare precluse.
  • Quando la parte sostiene che un varco è l'unico mezzo di accesso, occorre procedere specificamente (es. domanda di servitù coattiva) e valutare la fondatezza alla luce delle norme (art.1051 c.c. e relative limitazioni); non basta l'affermazione generica di necessità.
  • Sul piano processuale, errori formali non sempre determinano nullità o annullamento: omissioni non richieste per l'esistenza giuridica della decisione (es. numero della sentenza impugnata) sono irrilevanti se non hanno inciso sul diritto di difesa.

Testo integrale

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