Cassazione Penale, Sentenza n. 17794/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pace impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Genova, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di nullità della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza d'appello del 14/04/2016. In primo grado Pace era stato dichiarato contumace; in appello la Corte d'appello, constatata la mancata presenza, lo dichiarò "assente" invece che "contumace" e non fu notificato all'imputato l'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza d'appello, come invece era avvenuto per la sentenza di primo grado. Il Tribunale, ritenendo la nullità di carattere intermedio e imputabile al difensore (che si era limitato a riferirsi ai motivi di appello senza eccepire l'errata dichiarazione), aveva applicato l'art. 180 c.p.p. e respinto la richiesta. Pace deduceva violazione dell'art. 15-bis legge 28/04/2014 n.67 e dell'art. 548 c.p.p. per l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale e censurava la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che aveva riconosciuto l'errore formale senza trarne conseguenze.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Ha ritenuto che, poiché Pace era stato dichiarato contumace in primo grado prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014, le disposizioni anteriori continuavano ad applicarsi ratione temporis (art. 15-bis, comma 2), per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare la posizione come contumacia e procedere alla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 3, c.p.p. L'omessa notificazione dell'estratto contumaciale integra una causa di non esecutività del provvedimento e legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione; la corretta applicazione delle disposizioni transitorie e la tutela dei diritti connessi alla contumacia prevalgono sulla mera qualificazione formale di "assenza". Pertanto è stata accolta la prospettazione di nullità in executivis e disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
La Corte interpreta il comma 2 come norma transitoria che mantiene applicabile la disciplina anteriore nei procedimenti in cui l'imputato era stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della riforma: lo status di contumacia permane e comporta l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale.
art. 548 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui all'imputato contumace deve essere notificato l'avviso di deposito con l'estratto di sentenza (in particolare il comma 3): tale notificazione è essenziale ai fini del decorso del termine di impugnazione e non può essere sostituita da altri atti.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale per qualificare la nullità come a regime intermedio e valutare l'eventuale applicazione dell'art. 180 comma 1; la Cassazione ha tuttavia ritenuto prevalente l'obbligo di tutela derivante dalle norme transitorie e dall'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza per il principio generale sulla rilevabilità delle nullità assolute; la Corte discute l'orientamento secondo cui talune vizi non eccepiti in cognizione non possano essere dedotti in esecuzione, ma afferma che l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale rende il titolo non esecutivo.
art. 102 cod. proc. pen.
Norma sul mandato sostitutivo del difensore: il fatto che il difensore sia comparso tramite sostituto e non abbia eccepito l'errata declaratoria non esime dall'obbligo di notificazione previsto per la contumacia e non sanifica l'omissione dell'estratto contumaciale.
legge 11 agosto 2014, n. 118 (discipline transitorie)
Ha introdotto la disciplina transitoria che chiarisce l'inapplicabilità della nuova disciplina sui procedimenti iniziati quando già vi fosse contumacia dichiarata in primo grado, rafforzando l'efficacia delle norme precedenti ratione temporis.
Massime di principio
- Se l'imputato era stato dichiarato contumace in primo grado prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014, tale stato permane ratione temporis: anche in appello deve trovare applicazione la disciplina anteriore e l'imputato va considerato contumace ai fini della notificazione dell'estratto contumaciale.
- La formale dichiarazione di "assenza" invece che di "contumacia" non incide automaticamente sulla sostanziale posizione dell'imputato; tuttavia se da tale errore derivi l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale, si realizza una causa di non esecutività del titolo che può essere dedotta in executivis.
- La mancata eccezione del difensore in fase di cognizione non sanifica l'omissione della notificazione dell'estratto contumaciale dovuta a contumacia preesistente: la tutela dei diritti connessi alla contumacia è indipendente dalla condotta difensiva.
- L'avviso di deposito con l'estratto contumaciale è atto essenziale ai fini del decorso del termine di impugnazione per il contumace e non può essere sostituito da altri provvedimenti (es. notifica dell'ordine di esecuzione).
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di valutare l'incidenza di una omissione di notificazione dell'estratto contumaciale e, se ne deriva la non esecutività del titolo, annullare il provvedimento impugnato e rinviare per un nuovo esame.
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