Cassazione Penale, Ordinanza n. 23609/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non sussistente una causa di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente. L'inammissibilità ha impedito di esaminare l'eventuale maturazione della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per concorso, sostituzione di persona e trattamento illecito di dati personali. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nella consegna di documenti appartenenti alle parti civili agli autori di una richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di un incarico illecito finalizzato ad acquisire informazioni altrui e riservate. Il ricorso, corredato da memoria, è stato ritenuto meramente rivalutativo del merito e diretto a contestare la ricostruzione del contributo materiale e morale, nonché la valutazione del dolo e la confutazione delle giustificazioni addotte dall'imputato. La Corte ha inoltre rilevato che la declaratoria di inammissibilità precludeva l'esame del decorso della prescrizione.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato, in relazione all'affermazione del contributo materiale e morale dell'imputato
art. 494 c.p.
norma incriminatrice contestata per la sostituzione di persona
art. 167 d.lgs. 196/2003
norma incriminatrice contestata per il trattamento illecito di dati personali
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria solo in mancanza di ragioni per ritenere che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua e coerente sulla sussistenza del contributo materiale e morale dell'imputato.
- In tema di concorso di persone, la responsabilità può essere affermata anche sulla base di un contributo morale, purché la motivazione dia conto dell'apporto prestato e del relativo dolo.
- Quando la decisione di merito confuti in modo non illogico le giustificazioni addotte dall'imputato e valorizzi la finalità illecita dell'incarico svolto, non è consentito in cassazione trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l'esame della prescrizione eventualmente maturata successivamente o comunque dedotta in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa del ricorrente, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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