Cassazione Civile, Sentenza n. 15171/2020 del 16/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società aveva versato l’ICI per le annualità dal 1994 al 2004 e aveva chiesto al Comune il rimborso delle somme, ottenendo un diniego. La CTP di Novara aveva respinto il ricorso contro il diniego e la CTR del Piemonte, con sentenza n. 415/2016 depositata il 23 marzo 2016, aveva respinto l’appello. La CTR aveva ritenuto che, in mancanza di una richiesta di attribuzione della rendita catastale, il versamento dell’imposta calcolato sui valori contabili ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 fosse divenuto intangibile dopo il pagamento e che la richiesta di rimborso fosse comunque tardiva, perché proposta oltre il termine triennale. La contribuente ha proposto tre motivi. Con il primo ha sostenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Novara relativa alle annualità 2005-2008 dovesse estendersi anche alle annualità 1994-2004, ai fini della determinazione della base imponibile, denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 53 Cost. Con il secondo ha contestato la decorrenza del termine per chiedere il rimborso, sostenendo che dovesse decorrere dal momento dell’accertamento definitivo del diritto alla restituzione e invocando gli artt. 2935 e 2953 c.c., l’art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992 e l’art. 1, comma 164, della L. n. 296/2006. Con il terzo ha denunciato l’omesso esame e l’omessa pronuncia sui vizi formali del diniego: motivazione per relationem a un parere non allegato né reso accessibile, diniego di accesso agli atti, asserita violazione delle competenze tra Consiglio e Giunta e affidamento della decisione a un consulente privato; ha inoltre sostenuto che l’annullamento del diniego avrebbe comportato il riconoscimento del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: il giudicato relativo alle annualità 2005-2008 non vincola per le annualità 1994-2004, poiché la valutazione controversa non riguardava un elemento costitutivo stabile e permanente comune ai diversi periodi d’imposta, ma situazioni fattuali e giuridiche diverse. Il secondo motivo è stato respinto: l’art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce un termine speciale di tre anni dal pagamento o dal momento in cui sia definitivamente accertato il diritto alla restituzione; nel caso concreto la domanda era tardiva, e il giudicato invocato non poteva far decorrere diversamente il termine perché non faceva stato tra le parti per le annualità in esame. Il terzo motivo è stato respinto: le questioni formali non esaminate risultavano implicitamente rigettate o assorbite dal rigetto della domanda per ragioni sostanziali; inoltre, la ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo omesso né dimostrato quale concreto pregiudizio alla difesa fosse derivato dalle irregolarità denunciate. La Corte ha altresì escluso che l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 introducesse deroghe alle regole di rappresentanza dell’ente locale, rilevando che il diniego riguardava il riconoscimento dei presupposti del rimborso e non un atto di normazione secondaria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
L’oggetto del giudicato tributario ha una estensione limitata alla mera statuizione relativa all’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato, quindi resta estraneo alla res iudicata ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l’apparato motivazionale addotto dal giudice a sostegno della sentenza.
Il giudicato tributario copre la statuizione sull’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato, non automaticamente i fatti, le prove e gli antecedenti logici della decisione.
art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992
Tale termine che ha natura speciale rispetto a quello previsto dalle regole civilistiche in tema di prescrizione, decorre ‘dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”.
La domanda di rimborso ICI è soggetta al termine speciale triennale, che decorre dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione sia definitivamente accertato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione può, dunque, essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia decisivo ai fini di una diversa decisione.
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, controverso, discusso e decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nuova formulazione del vizio di legittimità ha limitato la impugnazione delle sentenze per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che il controllo rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato in relazione alle sole ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.
La nullità della sentenza per vizio motivazionale rileva quando manca il contenuto minimo costituzionale della motivazione, nei casi che integrano la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992
Con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6 va osservato che tale norma si limita a prevedere che la determinazione dell’Ici venga adottata dal Consiglio comunale senza introdurre alcuna deroga alle norme in tema di rappresentanza dell’ente locale.
La previsione secondo cui la determinazione dell’ICI è adottata dal Consiglio comunale non deroga alle regole generali sulla rappresentanza dell’ente locale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134/2012
Dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data del 11 settembre 2012 di entrata in vigore della norma modificativa -, rimane estranea al vizio di legittimità riformato sia la censura di mera insufficienza dello svolgimento argomentativo, quanto la censura di contraddittorietà della motivazione.
La formulazione riformata del motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione non comprende le censure di mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudicato formatosi su annualità diverse può avere efficacia ultrattiva solo quando riguarda elementi costitutivi stabili e tendenzialmente permanenti, comuni ai diversi periodi d’imposta, quali una qualificazione giuridica preliminare o l’attribuzione della rendita catastale; non si estende invece alle valutazioni di fatto variabili da un’annualità all’altra né alla mera debenza del tributo.
- Il termine triennale per chiedere il rimborso dell’ICI, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992, decorre dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione sia definitivamente accertato; un giudicato relativo a periodi d’imposta diversi, che non fa stato tra le parti per le annualità controverse, non modifica la decorrenza del termine.
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze soggette alla riforma del 2012, la censura richiede l’indicazione di un fatto storico controverso, discusso tra le parti e decisivo, di cui sia stato omesso l’esame; non sono sufficienti contestazioni sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Le irregolarità procedimentali dell’amministrazione non sono denunciabili per tutelare un interesse astratto alla regolarità dell’azione amministrativa: occorre indicare l’incidenza concreta e negativa della violazione sulla sfera giuridica o sul diritto di difesa del contribuente.
- Il mancato esame espresso di una questione non integra omessa pronuncia quando la questione sia incompatibile con la motivazione della decisione o risulti assorbita dal rigetto della domanda per ragioni sostanziali.
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