Ordinanza n. 51/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del verbale di disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro-Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia n. 073/072-1 del 4/3/2026, notificato a mezzo pec in data 6/3/2026 e acquisito in pari data con prot. aziendale n. 0055630, con cui è stato disposto nei confronti di “CPM, Goser e Meridio, tutti in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, quali datori di lavoro formali e in solido con ASL Umbria 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale datore di lavoro di fatto ex art. 2126 c.c. di: 1. erogare a tutti i lavoratori CIT, per come generalizzati nel verbale unico di accertamento e nei libri unici del lavoro depositati al fascicolo ispettivo, un trattamento retributivo conforme alla retribuzione base CCNL ARIS AOIP [recte, AIOP, n.d.r.], con inquadramento nella categoria A e con adeguamento, al ricorrere dei presupposti di anzianità di servizio di cui all’art. 52 di tale fonte collettiva, nei livelli A1 e A2. Per la commisurazione della retribuzione deve essere utilizzato l’orario di lavoro registrato nel libro unico del lavoro. 2. applicare, a tale fine, le maggiorazioni per lavoro supplementare e per lavoro straordinario e lavoro notturno, previste dal CCNL CISAL ANPIT Case di Cura, qualora nel mese di riferimento, il lavoratore CIT interessato abbia svolto attività per un’entità superiore alla soglia oraria del part-time, così come indicata in percentuale nel libro unico del lavoro e registrata nella sezione del LUL, senza però ricevere per tale attività le relative maggiorazioni contrattuali (…). 3. inviare all’INPS territorialmente competente flussi Uniemens di rettifica delle retribuzioni imponibili mensili riferibili a ciascuno dei suddetti lavoratori, nei termini come sopra determinati ai nn. 1 e 2). Nella retribuzione imponibile devono essere inserite le voci “trasferte”, “rimborsi”, “bonus” applicate ai lavoratori interessati per come iscritte nel libro unico del lavoro. Il credito contributivo è stato accertato nei limiti di vigenza della prescrizione quinquennale, nei termini specificati dalla circolare INPS n. 126/2021. 4. mettere il libro unico del lavoro dei dipendenti adibiti nell’appalto, per tutto il periodo di rispettiva occupazione, a disposizione dell’ASL Umbria 2, affinché quest’ultima possa far fronte ai propri obblighi di datore di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c. o in subordine esercitare i poteri sostitutivi previsti ex lege. Per l’adempimento della disposizione, si fissa il termine di sei mesi dalla ricezione del presente verbale. Per la disposizione di cui al punto n . 4 si fissa il termine di 15 giorni della ricezione del presente atto. Entro i predetti termini dovrà essere data dimostrazione dell’adempimento, mediante, trasmissione all’indirizzo PEC dell’intestato Ispettorato, itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it di documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta ottemperanza del presente verbale di disposizione. (…)”; - del provvedimento del Direttore dell’Ispettorato Territoriale di Perugia, comunicato in data 3/4/2026, di rigetto del ricorso in via amministrativa ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, proposto dall’AUSL Umbria n. 2 in data 20/3/2026; - dei verbali unici di accertamento e notificazione dell’INL – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia nn. 2026-pg-003699, 2026-pg-0000019 e 2026-pg-0000020 del 10/2/2026, emessi ex art. 7 del D.Lgs. 124/2004 all’esito delle verifiche ispettive avviate in data 18/11/2024, “inerenti al rispetto delle condizioni di lavoro del personale adibito nell’appalto di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 641 del 02/07/2015 della ASL Umbria 2 (…)” ; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli suindicati, anche di contenuto ed estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia relativo al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori impiegati nell’appalto, il rigetto del ricorso amministrativo e i verbali unici di accertamento e notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda sanitaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’atto di disposizione con cui l’Ispettorato ha ordinato ai datori di lavoro formali, in solido con l’azienda sanitaria quale datore di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c., di riconoscere ai lavoratori impiegati nell’appalto il trattamento retributivo previsto dal CCNL ARIS-AIOP, procedere agli adeguamenti di inquadramento e applicare le maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e notturno previste dal CCNL CISAL ANPIT, nonché inviare flussi Uniemens rettificativi e mettere a disposizione dell’azienda sanitaria i libri unici del lavoro. Sono stati altresì impugnati il rigetto del ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004 e i verbali ispettivi posti a fondamento della disposizione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia riguarda l’individuazione del contratto collettivo applicabile, la quantificazione delle differenze retributive e contributive, la posizione dell’azienda sanitaria quale datore di lavoro di fatto e i possibili effetti degli obblighi ispettivi sugli accordi sindacali intervenuti in occasione del cambio di appalto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, rinviando la complessa valutazione delle questioni alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile per l’azienda sanitaria sia direttamente, per l’obbligo di quantificare e pagare le differenze retributive accertate, con possibile formazione di debiti fuori bilancio, sia indirettamente, per i lamentati mancati accordi con le organizzazioni sindacali in occasione del cambio di appalto. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio temporaneo per i lavoratori è stato ritenuto non ulteriormente aggravabile, poiché il nuovo gestore non applica più il contestato CCNL CISAL ANPIT, ma il CCNL Multiservizi. La complessità delle questioni ha indotto il Collegio a non definirle in sede cautelare e a fissare l’udienza pubblica di merito per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
datore di lavoro di fatto
La disposizione ispettiva ha qualificato l’azienda sanitaria come datore di lavoro di fatto, in solido con i datori di lavoro formali, ai fini degli obblighi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto; l’ordinanza non decide nel merito la correttezza di tale qualificazione.
art. 7 d.lgs. 124/2004
verbali unici di accertamento e notificazione
È indicato quale fondamento normativo dei verbali ispettivi emessi all’esito delle verifiche sul rispetto delle condizioni di lavoro del personale impiegato nell’appalto.
art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004
ricorso in via amministrativa
Prevede il rimedio amministrativo esperito dall’azienda sanitaria contro l’atto di disposizione; il relativo ricorso è stato respinto dall’Ispettorato Territoriale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha applicato la tutela cautelare mediante sospensione degli atti impugnati, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile e procedendo al bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la complessità delle questioni sostanziali può giustificare la loro rimessione alla fase di merito, senza anticiparne la definitiva soluzione, quando il periculum in mora risulti comunque adeguatamente apprezzabile.
- Il rischio concreto di obblighi immediati di quantificazione e pagamento di differenze retributive, ove suscettibile di determinare debiti fuori bilancio per un’azienda sanitaria pubblica, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell’art. 55 c.p.a.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’amministrazione alla sospensione degli atti ispettivi può prevalere quando l’esecuzione produca conseguenze finanziarie e organizzative immediate, mentre il pregiudizio per i lavoratori non risulti destinato ad aggravarsi nel periodo interinale per effetto dell’applicazione, da parte del nuovo gestore, di un diverso contratto collettivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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