Sentenza n. 8525/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della comunicazione di inefficacia della SCIA prot. CA\2025\159810 del 12 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA e inibizione dell’attività commerciale in un locale con superficie di vendita dichiarata di 40 metri quadrati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato priva di effetti la SCIA presentata per l’esercizio di un’attività alimentare, ritenendo insufficiente la superficie di vendita di 40 metri quadrati rispetto al minimo di 100 metri quadrati previsto dalla disciplina regolamentare capitolina per gli esercizi collocati nel sito UNESCO. Con unico motivo, la ricorrente ha sostenuto di avere rilevato l’azienda da un precedente operatore che già esercitava la medesima attività negli stessi locali e che, trattandosi quindi di un’attività già presente nel sito UNESCO, non avrebbe dovuto applicarsi il limite previsto per il trasferimento di sede e, più in generale, per l’insediamento di attività nell’area. La ricorrente ha inoltre richiamato precedenti della Sezione che avevano ritenuto non ragionevole il limite dimensionale uniforme di 100 metri quadrati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando la propria precedente sentenza n. 1893/2025, integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 112/2026, ha ritenuto legittima l’equiparazione tra nuova apertura e trasferimento di un’attività già titolata all’interno del sito UNESCO. Ai fini della tutela dell’area, rileva il momento in cui il locale viene occupato per lo svolgimento dell’attività durante la vigenza della nuova disciplina, indipendentemente dal fatto che l’attività sia nuova o già autorizzata e trasferita. Diversamente, gli operatori già esercenti potrebbero trasferire il titolo senza rispettare il dimensionamento del nuovo locale, con irragionevole disparità rispetto ai nuovi operatori e con inefficacia della tutela perseguita. Il TAR ha inoltre recepito l’orientamento del Consiglio di Stato sulla ragionevolezza e proporzionalità del limite minimo di 100 metri quadrati. Tale limite è stato ritenuto misura intermedia rispetto alla superficie massima di 250 metri quadrati prevista per gli esercizi di vicinato, idonea a garantire la fruibilità degli spazi da parte di personale e clientela e a contenere gli assembramenti, in funzione della tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità del centro storico. Il limite è stato considerato coerente anche con i motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione, tra cui la tutela dell’ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico. I precedenti contrari invocati dalla ricorrente sono stati ritenuti superati. Le spese sono state compensate in ragione del consolidamento della giurisprudenza d’appello successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 14 e 16 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023
nel sito UNESCO il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato di settore alimentare può avvenire esclusivamente in locali con superficie di vendita non inferiore a mq 100 distribuiti su un unico livello
Le disposizioni sono state interpretate nel senso che il limite dimensionale minimo di 100 metri quadrati si applica anche al trasferimento di un’attività già titolata e non soltanto alle nuove aperture.
art. 10 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023
È richiamato quale fondamento regolamentare del limite dimensionale applicato da Roma Capitale.
art. 3, comma 1, lettere b) e c), Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023
Individua l’ambito del sito UNESCO cui si applica la disciplina limitativa.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato la norma per motivare la possibilità di decidere mediante rinvio alla motivazione di una precedente sentenza conforme.
d.lgs. n. 114 del 1998
La disciplina statale del commercio in sede fissa è stata valorizzata dal Consiglio di Stato per ritenere ragionevole la scelta di un unico limite dimensionale per gli esercizi di vicinato alimentari e non alimentari.
art. 17, comma 8, Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 2021
È richiamato nel ragionamento sulla proporzionalità del limite dimensionale di 100 metri quadrati.
art. 5 Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 2023
È richiamato quale parametro regolamentare collegato al limite massimo della superficie calpestabile destinata alla vendita e al consumo sul posto.
l.r. Lazio n. 22 del 2019
È richiamata per il limite massimo di 250 metri quadrati degli esercizi di vicinato, rispetto al quale il limite di 100 metri quadrati è stato considerato intermedio e proporzionato.
direttiva 2006/123/CE
L’orientamento del Consiglio di Stato, recepito dal TAR, considera ammissibili limitazioni all’iniziativa economica quando giustificate da motivi imperativi di interesse generale.
d.lgs. n. 59 del 2010
È indicato quale atto di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2006/123/CE.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare limita l’insediamento di attività commerciali in un’area di particolare pregio storico-artistico, il limite previsto per l’apertura può essere applicato anche al trasferimento di un’attività già titolata, se ciò è necessario per assicurare effettività e uniformità alla tutela dell’area.
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina limitativa dell’insediamento commerciale, rileva il momento in cui il locale viene occupato per lo svolgimento dell’attività sotto la vigenza della nuova regolamentazione, non la preesistenza del titolo riferito a un diverso operatore o alla precedente occupazione dei locali.
- Un limite dimensionale minimo per gli esercizi commerciali può essere ritenuto ragionevole e proporzionato quando costituisce una misura intermedia rispetto alla superficie massima consentita dalla normativa di settore, assicura la fruibilità degli spazi interni e concorre a contenere gli assembramenti e la pressione antropica in aree urbane sensibili.
- La tutela dell’ambiente urbano, del decoro, della vivibilità dei residenti e del patrimonio storico-artistico può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare limitazioni all’iniziativa economica, purché la misura sia adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti.
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