Cassazione Civile, Ordinanza n. 03761/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da due soggetti che chiedevano la rimozione di manufatti realizzati su un'area da essi rivendicata come propria e gravata, secondo la loro prospettazione, da una mera servitù a favore dei fondi dei convenuti. In corso di causa è intervenuta una terza soggetto, che ha a sua volta chiesto la rimozione dei manufatti, sostenendo di essere titolare di un fondo a favore del quale esisteva una servitù di passaggio sul terreno oggetto di lite e contestando l'usucapione invocata dai convenuti. Il Tribunale ha qualificato l'intervento come domanda autonoma principale e l'ha rigettata anche perché le prove documentali e le istanze istruttorie della interveniente erano state ritenute tardive; ha rigettato anche la domanda originaria e accolto la riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti. In appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda della interveniente, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata rimessione in termini e sulla possibilità di utilizzare documenti prodotti dagli attori, osservando che quei titoli riguardavano un terreno diverso e non provavano la lesione lamentata. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione delle prove documentali e dei fatti non contestati, e per mancata ammissione di CTU; (2) nullità per violazione degli artt. 267 e 268 c.p.c., assumendo di essere litisconsorte necessaria e quindi non soggetta a preclusioni istruttorie; (3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul fatto decisivo relativo al possesso esercitato solo iure servitutis dagli aventi causa; (4) violazione degli artt. 1164, 2697, 1140 e 1158 c.c., sostenendo che mancasse la prova dell'interversione del possesso e del possesso utile ad usucapionem; (5) violazione delle norme sulle spese, lamentando che il compenso fosse stato liquidato separatamente per più parti difese da un unico legale anziché con la sola maggiorazione prevista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché le censure su artt. 115 e 116 c.p.c. miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e non rispettavano il principio di specificità dell'art. 366 c.p.c.; inoltre la mancata CTU era insindacabile in cassazione e comunque operava la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. Il secondo perché non risultava adeguatamente dedotto né dimostrato il preteso litisconsorzio necessario, mancando anche l'indicazione dei fatti storici decisivi che le prove asseritamente tardive avrebbero dovuto dimostrare. Il terzo è stato dichiarato inammissibile sia per la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. sia perché era formulato come generico difetto di motivazione, non più deducibile nei termini originari dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Il quarto è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente faceva valere, in sostanza, l'interesse di un terzo a contrastare l'usucapione altrui, cioè un'inammissibile exceptio de iure tertii, e comunque non colpiva la ratio decidendi, che era l'assenza di prova della servitù vantata dalla stessa ricorrente. Il quinto è stato reputato inammissibile perché la liquidazione del compenso per difese plurime è valutazione di merito, non censurabile in legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove acquisite officiosamente fuori dai poteri consentiti; non se si contesta la mera valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando era soggetta a regola legale; non è ammesso censurare il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare in modo specifico i fatti, i documenti e le ragioni di decisività delle censure; la generica evocazione di prove documentali non è sufficiente.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Le doglianze formalmente veicolate come nullità non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione probatoria.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 348-ter c.p.c.
Quando l'appello è iniziato dopo l'entrata in vigore della riforma, opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme, se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 267 c.p.c.
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere la propria qualità di litisconsorte necessario e la conseguente non operatività delle preclusioni istruttorie, ma la censura è stata reputata non dimostrata.
art. 268 c.p.c.
La dedotta violazione delle regole sull'intervento e sulle preclusioni istruttorie è stata esclusa per difetto di specificità e perché non risultava la qualità di litisconsorte necessario.
art. 1164 c.c.
È stata richiamata per sostenere la necessità dell'interversione del possesso quando chi esercita una servitù pretende poi l'usucapione della proprietà, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse e perché non colpiva la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente ha dedotto una erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di usucapione, ma la Corte ha osservato che il motivo non incideva sulla vera ratio della decisione.
art. 1140 c.c.
La norma è stata richiamata per sostenere l'inesistenza di un possesso utile ad usucapionem, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1158 c.c.
È stata invocata per contestare l'usucapione del fondo, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché volto a far valere un interesse di terzo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In presenza di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta nel procedimento camerale disciplinato dalla norma.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è ammissibile la censura che si limiti a contestare il peso attribuito alle prove.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi denuncia l'omesso esame di documenti o fatti decisivi deve indicare puntualmente il contenuto degli atti, il fatto storico omesso e la sua decisività, non potendo limitarsi a formule generiche.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ristretto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, restando esclusa la critica alla sufficienza o alla persuasività del ragionamento decisorio.
- La preclusione derivante dalla doppia conforme impedisce la censura per vizio di motivazione quando l'appello è successivo alla riforma, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- Chi impugna una decisione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza: è inammissibile il motivo che censuri una statuizione diversa o soltanto apparente rispetto alla reale ragione del rigetto.
- Non è ammissibile far valere in cassazione l'interesse del terzo a contrastare la domanda altrui se la decisione impugnata non ha inciso direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente; occorre un interesse proprio e attuale all'impugnazione.
- La valutazione sull'opportunità e utilità della consulenza tecnica d'ufficio appartiene al giudice di merito ed è normalmente insindacabile in sede di legittimità.
- In tema di liquidazione dei compensi professionali per difesa di più parti, stabilire se l'attività del difensore sia unica o distinta in relazione alle posizioni assistite è un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione.
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