Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20979/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente in relazione a due giornate di assenza fruite come permessi sindacali, che il datore di lavoro ha ritenuto utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali. Il lavoratore ha impugnato il recesso, ma sia il tribunale sia la corte d'appello hanno respinto l'impugnativa; la corte territoriale ha ritenuto sussistenti le condotte disciplinarmente rilevanti, ha escluso che fosse necessaria l'indicazione delle norme violate nella contestazione, ha giudicato tempestiva la contestazione disciplinare e ha qualificato la condotta come abuso del diritto, valorizzando il ruolo sindacale del dipendente e la reiterazione dei fatti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 23 e 24 Statuto dei lavoratori e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i permessi sindacali erano stati usati correttamente e che la corte aveva invertito l'onere della prova; 2) violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori, degli artt. 2106 e 2119 c.c. e degli artt. 73 e 74 del CCNL Tessile Abbigliamento SMI, lamentando la mancata indicazione delle norme violate, la tardività della contestazione e l'erronea valutazione della gravità del fatto; 3) violazione dell'art. 2119 c.c. e delle clausole collettive richiamate, sostenendo che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata e che la condotta dovesse ricondursi a una ipotesi sanzionata in via conservativa per assenza ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la verifica concreta sull'uso del permesso sindacale per finalità diverse da quelle consentite è una quaestio facti non censurabile come violazione di legge e perché non vi è stata inversione dell'onere della prova, essendo rimasto a carico del lavoratore l'onere di contrastare un quadro probatorio già sfavorevole. Ha respinto la censura sulla mancata indicazione delle norme violate, ribadendo che la contestazione disciplinare deve indicare i fatti con sufficiente specificità ma non anche le norme violate; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla tardività della contestazione, trattandosi di valutazione di merito adeguatamente motivata. Ha inoltre respinto la censura sulla proporzionalità e sulla riconducibilità della condotta alle previsioni del CCNL, affermando che l'utilizzo del permesso sindacale per fini estranei integra una condotta più grave della mera assenza ingiustificata, suscettibile di giustificare il licenziamento per giusta causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 23 l. n. 300 del 1970

    I permessi sindacali non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono previsti; il datore può verificarne l'effettivo uso conforme.

  • art. 24 l. n. 300 del 1970

    Come per l'art. 23, rileva il corretto utilizzo del permesso sindacale rispetto alla sua funzione istituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuti le prove e ritenga non assolto l'onere da parte di chi lo sopporta.

  • art. 7 l. n. 300 del 1970

    La contestazione disciplinare deve indicare con specificità i fatti addebitati, ma non anche le norme legali o contrattuali asseritamente violate.

  • art. 2106 c.c.

    La proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito è giudizio riservato al merito, censurabile in cassazione solo per gravi vizi motivazionali o giuridici.

  • art. 2119 c.c.

    L'utilizzo indebito del permesso sindacale può integrare giusta causa di licenziamento quando esprima un abuso del diritto e una lesione dell'affidamento datoriale.

  • art. 73 CCNL Tessile Abbigliamento SMI

    La clausola richiede l'indicazione dei fatti specifici dell'infrazione, non delle norme violate; non esclude il licenziamento per condotte più gravi della mera assenza.

  • art. 74 CCNL Tessile Abbigliamento SMI

    Richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento.

  • art. 73, n. 2, lett. a) CCNL Tessile Abbigliamento SMI

    Invocato per sostenere la sanzione conservativa per assenza ingiustificata, ma ritenuto non pertinente rispetto all'abuso del permesso sindacale.

  • art. 75, comma 2, lett. b), CCNL Tessile Abbigliamento SMI

    Invocato dal ricorrente per la proporzionalità della sanzione, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta esuli dall'assenza ingiustificata tipica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'accertamento circa l'effettivo uso del permesso sindacale per finalità estranee alla sua funzione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere trasformata in un vizio di violazione di legge.
  • L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è censurabile sotto tale profilo la mera valutazione delle prove o la scelta di ritenere non superato un quadro probatorio già formato.
  • Nel procedimento disciplinare la contestazione deve essere specifica quanto ai fatti, ma non deve necessariamente indicare le norme legali o contrattuali violate.
  • La tempestività della contestazione disciplinare è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è giuridicamente viziata.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare e la sussunzione della condotta nelle clausole del contratto collettivo spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito proporre una diversa lettura del peso dei fatti se non nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
  • L'utilizzo indebito di un permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali può integrare un abuso del diritto e giustificare il licenziamento per giusta causa, poiché la condotta presenta un disvalore ulteriore rispetto alla semplice assenza ingiustificata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.