Sentenza n. 618/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 23.4.2025, n. 298, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 298 del 23 aprile 2025, relativa all’emissione della carta del docente e all’accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare l’importo complessivo di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre agli accessori di legge. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della pretesa sostanziale, insistendo esclusivamente per la rifusione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione durante il giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto nelle more del giudizio. Nel liquidare le spese, il TAR ha considerato la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
art. 112 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente dalla natura del giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo imposto dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe prevalso in assenza dell’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza avente natura seriale, la liquidazione delle spese può essere determinata tenendo conto dell’assimilazione del rito alle procedure esecutive.
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