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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20225/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la conferma in appello della condanna per diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3 c.p.) a carico di Clemente, direttore responsabile dell'edizione locale del quotidiano 'Roma', per un articolo del 18/06/2018 intitolato 'Indagini anche sulla Consilinauto' e corredato da fotografie che avvicinavano la persona offesa (Donato Auleta) a un indagato. Il ricorrente ha dedotto (i) errore nell'attribuzione della responsabilita' al direttore perche' il contratto di fornitura editoriali attribuiva poteri redazionali al concessionario; (ii) sussistenza della scriminante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.), essendosi trattato di notizia di cronaca giudiziaria pubblicata con formula cautelativa; (iii) vizi nella determinazione della pena e nell'applicazione di circostanze (artt. 132, 133, 62-bis, 57 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte d'appello che ha correttamente posto la prevalenza delle norme di rango primario (legge) sulle clausole contrattuali e richiamato l'obbligo di controllo del direttore responsabile. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo rilevando che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione della scriminante del diritto di cronaca: la sentenza non ha chiarito con precisione perché la notizia fosse 'falsa' al momento della pubblicazione né ha dato riferimenti temporali e circostanziati sugli accertamenti della Procura che avrebbero dimostrato la non verità. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame, con specifica e più puntuale valutazione della possibile sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca. Il ricorso del Procuratore generale (rigetto) non e' stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, cod. pen.

    Norma che tutela la reputazione e disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa; il fatto contestato e' stato qualificato come diffamazione pubblicata su quotidiano.

  • art. 57 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla posizione di garanzia del direttore responsabile della testata: il direttore, assumendo la paternita' editoriale, ha doveri di controllo finalizzati a prevenire pubblicazioni illecite.

  • art. 51, primo comma, cod. pen.

    Prevede la scriminante del diritto di cronaca; la sua applicazione richiede verita' della notizia, rilevanza sociale, continenza espressiva e completezza/accuratezza rispetto agli sviluppi dell'indagine al momento della pubblicazione.

  • art. 3, legge 8 febbraio 1948

    Norma del corpus legislativo sulla stampa richiamata per la prevalenza delle norme di legge sulle disposizioni contrattuali in materia di responsabilita' editoriale.

  • art. 6, legge 20 gennaio 1948, n. 47

    Richiamata in dottrina giurisprudenziale per la procedura di aggiornamento della registrazione della testata: le dimissioni del direttore non sollevano automaticamente dalla responsabilita' fino all'aggiornamento formale.

  • artt. 132, 133, 62-bis cod. pen.

    Norme citate in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze; nel ricorso erano dedotte censure sulla quantificazione della sanzione e sull'applicazione di circostanze attenuanti/aggravanti.

  • Corte costituzionale, sent. n. 198/1982

    Giurisprudenza costituzionale che giustifica l'identificazione del responsabile nella figura del direttore per ragioni di razionalita' e capacita' di controllo dell'attivita' del periodico.

Massime di principio

  • Il direttore responsabile puo' essere ritenuto penalmente responsabile per pubblicazioni diffamatorie anche se contratti interni attribuiscono compiti editoriali ad altri: la legge e le norme di rango primario prevalgono sui contratti.
  • La scriminante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) richiede che la notizia sia vera secondo gli sviluppi conoscibili al momento della pubblicazione; il giudice deve motivare in modo preciso su quale base temporale e fattuale si fondi la valutazione di veridicita' o falsita'.
  • L'uso di titoli sensazionalistici o l'accostamento di immagini puo' creare un'equivalenza implicita che, se non adeguatamente supportata da verifiche, puo' integrare l'elemento materialmente offensivo della diffamazione.
  • La semplice affermazione che accertamenti della Procura smentiscono la notizia non e' sufficiente: il giudice deve indicare e circostanziare tali accertamenti e la loro rilevanza temporale rispetto alla pubblicazione.
  • Le dimissioni del direttore o pattuizioni contrattuali non esonerano automaticamente dalla responsabilita'; occorre verificare l'effettivo esaurirsi della posizione di garanzia (aggiornamento formale della registrazione).
  • Per ridurre il rischio di responsabilita' penale, giornalisti e direttori dovrebbero documentare le verifiche svolte, chiarire le cautele adottate (es. uso di termini come 'probabile' se non confermato), evitare accostamenti fotografici fuorvianti e aggiornare le notizie rispetto agli sviluppi giudiziari noti al momento della pubblicazione.

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