Cassazione Civile, Ordinanza n. 14211/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore con mansioni di comandante di un motopontone. Il giudice di primo grado aveva ritenuto il recesso ritorsivo e aveva ordinato la reintegrazione, mentre la corte d'appello, pur escludendo la ritorsività, ha comunque accertato che il dipendente aveva inviato una segnalazione alla Capitaneria di Porto e ad altro ente circa un presunto malfunzionamento dei mezzi ausiliari di energia elettrica del natante, ritenendo tale condotta idonea a integrare giusta causa; tuttavia ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per mancata contestazione disciplinare e ha applicato la tutela reintegratoria. La società ha ricorso per cassazione deducendo violazione del giudicato interno e delle norme sulle preclusioni assertive e sulle impugnazioni, sostenendo che il vizio formale della mancata contestazione non fosse stato tempestivamente riproposto dal lavoratore in appello, ma solo in note tardive. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato la giusta causa sulla base di fatti e presupposti non correttamente valutati, invocando anche violazioni delle regole sull'onere della prova e della valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore perché rivolto sostanzialmente contro l'accertamento di fatto della corte d'appello e perché veicolava impropriamente censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. poiché il giudice di merito aveva correttamente posto a carico del datore di lavoro la prova dell'addebito, ritenendola raggiunta. Quanto al ricorso principale della società, la Corte ha rigettato il motivo perché ha ritenuto che, dalla lettura della memoria di costituzione in appello e degli atti richiamati, il lavoratore avesse effettivamente riproposto il vizio procedurale relativo alla mancata contestazione dell'addebito disciplinare, sicché la corte territoriale non aveva oltrepassato i limiti del devolutum. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata scrutinata distinguendola dalle doglianze meramente fattuali; non è ammissibile quando sia in realtà diretta a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, specie quando la critica investe l'accertamento fattuale della corte di appello.
art. 2909 c.c.
La dedotta violazione del giudicato interno è stata esclusa, perché il vizio formale del licenziamento era stato comunque riproposto in appello.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 329 e 346 c.p.c. per sostenere l'esistenza di preclusioni, ma la Corte ha escluso che tali preclusioni fossero maturate nel caso concreto.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Invocato per sostenere la rinuncia implicita ai motivi non riproposti, ma ritenuto inapplicabile perché la questione formale era stata ritualmente devoluta.
art. 346 c.p.c.
La questione assorbita in primo grado deve essere riproposta; qui la Corte ha accertato che la riproposizione c'era stata.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'addebito disciplinare e la sua imputabilità resta a carico del datore di lavoro, che nel caso concreto è stato ritenuto averlo assolto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione o violazione del devolutum.
art. 115 c.p.c.
Non può essere denunciato per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 7 L. 300/1970
La mancata contestazione disciplinare è un vizio procedurale rilevante ai fini dell'illegittimità del licenziamento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando si denuncia un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali e verificare il contenuto effettivo delle allegazioni e delle conclusioni delle parti.
- La riproposizione in appello di una questione assorbita o non esaminata in primo grado può risultare anche da una specifica articolazione contenuta nella memoria di costituzione, senza necessità di formule sacramentali, purché la devoluzione sia chiara.
- Le censure formalmente costruite come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se, in realtà, mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non lo è quando il giudice abbia correttamente ripartito l'onere e valutato come assolto quello gravante sulla parte onerata.
- In materia di licenziamento disciplinare, la mancata contestazione dell'addebito costituisce vizio procedurale autonomamente rilevante e, se ritualmente devoluto, può fondare l'illegittimità del recesso anche quando il giudice di merito ritenga sussistente una giusta causa nel merito.
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