Sentenza del 09/08/2016 n. 16733 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva di non dover versare l'imposta sulla plusvalenza perché il corrispettivo della cessione non era stato effettivamente incassato dall'acquirente. In Cassazione denunciava, alternativamente, omessa pronuncia o omessa motivazione da parte della Commissione tributaria regionale sullo specifico motivo d'appello relativo al mancato pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha rilevato che i giudici d'appello avevano comunque pronunciato e motivato, seppure sinteticamente, affermando che l'indicazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi comportava l'obbligo di pagare la relativa imposta. L'eventuale divergenza tra quanto dichiarato e la realtà avrebbe dovuto essere fatta valere mediante emenda della dichiarazione o attraverso la denuncia di un diverso vizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese legali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La Corte ha precisato che, se la parte ritiene errata la conclusione giuridica della sentenza d'appello, deve dedurre un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, non omessa pronuncia o omessa motivazione quando una decisione e una motivazione, anche sintetica, risultano comunque presenti.
Massime di principio
- L'indicazione di una plusvalenza nella dichiarazione dei redditi fa sorgere, in linea generale, l'obbligo di versare la relativa imposta, anche se il contribuente sostiene successivamente che il corrispettivo non è stato incassato.
- La mancata riscossione del prezzo da parte dell'acquirente non rende automaticamente inesistente la plusvalenza dichiarata né impedisce all'amministrazione di liquidare l'imposta sulla base della dichiarazione.
- Se il contribuente ha commesso un errore nella dichiarazione, deve normalmente procedere alla sua correzione mediante dichiarazione integrativa o emendabilità della dichiarazione, nei limiti ammessi dalla legge e dalla giurisprudenza.
- In Cassazione, la censura di omessa pronuncia o omessa motivazione non è appropriata quando il giudice di merito ha affrontato la questione, anche con motivazione sintetica; in tal caso occorre contestare correttamente l'eventuale errore di diritto o di valutazione secondo il vizio processuale pertinente.
- La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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