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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15918/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per il reato di appropriazione indebita di euro 6.750, somma ricompresa in un assegno liquidato da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno e, secondo l'accusa, distratta a danno del difensore per spese legali. Il ricorrente ha dedotto che l'assegno era intestato esclusivamente a lui, che non era consapevole di dover trasferire quella somma al difensore e che l'obbligo di corrispondere la parcella è questione solo civilistica derivante dal rapporto di mandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; ha inoltre revocato le statuizioni civili. Il collegio ha ribadito il principio secondo cui le somme liquidate direttamente dalla compagnia assicuratrice alla parte a titolo di spese legali sono di esclusiva proprietà della parte e la mancata corresponsione al difensore ha rilievo esclusivamente civilistico, non integrando il reato di cui all'art. 646 c.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    La Corte ha precisato che la semplice omissione della parte di versare al difensore somme liquidate in suo favore non integra il reato di appropriazione indebita quando le somme siano di esclusiva proprietà della parte e il rapporto con il difensore sia regolato da obblighi interni di mandato; la violazione ha rilievo civilistico.

  • Sez. 2, n. 27829 del 03/05/2019, Galloro (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Sez. 2, n. 27829 del 03/05/2019, Galloro, Rv. 276956

    Precedente conforme che afferma l'assenza di rilevanza penale quando la somma per spese legali è liquidata direttamente alla parte e non al difensore, dovendo la questione essere risolta in sede civile.

  • Sez. 2, n. 25344 del 25/05/2011, Giannone (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Sez. 2, n. 25344 del 25/05/2011, Giannone, Rv. 250767

    Ulteriore precedente che conferma il principio secondo cui il pagamento delle spese legali all'assistito non implica automaticamente responsabilità penale per appropriazione indebita nei confronti del difensore.

Massime di principio

  • Quando una somma liquidata da un assicuratore è intestata e consegnata direttamente all'assistito, quella somma è di proprietà esclusiva dell'assistito; la mancata corresponsione al difensore costituisce, di regola, un inadempimento civilistico e non il reato di appropriazione indebita.
  • Per configurare appropriazione indebita è necessario dimostrare che il denaro fosse affidato al soggetto in una qualità che ne escluda la proprietà esclusiva (es. deposito fiduciario, conto intestato al difensore o diversa destinazione certa) o che vi fosse dolo specifico di distrazione; la mera obbligazione contrattuale di pagare il professionista non basta.
  • Elementi fattuali rilevanti: intestazione del titolo di pagamento, modalità di consegna/detenzione della somma, prova dell'intento di impossessamento definitivo della somma altrui e eventuali comunicazioni o istruzioni che destinino espressamente la somma al difensore.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare tutta la documentazione (assegni, quietanze, corrispondenza con il difensore e con l'assicurazione) e chiarire per iscritto l'utilizzo delle somme per evitare che una disputa civile assuma rilievo penale; se il pagamento è destinato direttamente al difensore è diverso l'esito sotto il profilo penale.
  • Se si contesta la mancata corresponsione delle spese, la via appropriata è l'azione civile per il recupero della parcella salvo prova che la somma fosse stata materialmente e giuridicamente affidata al soggetto in modo da integrare appropriazione indebita.

Testo integrale

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