Sentenza del 26/07/2017 n. 18475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1996, emessi nei confronti della società, del socio M.P. e della moglie di quest'ultimo, nonché una cartella di pagamento notificata a Ma.An. L'Agenzia aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, Irpeg e Ilor, un reddito societario determinato induttivamente, ritenendo inoltre presunta la distribuzione ai soci di utili non dichiarati in ragione della ristretta base sociale. La C.T.R. aveva annullato gli atti ritenendo che la determinazione del reddito, pari a Lire 1.000.000.000, fosse priva di fondamento e che l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione. L'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione e contabilità irregolare, fosse possibile utilizzare presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare il reddito invece di annullare l'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate perché i motivi erano inammissibili e aspecifici: non contestavano l'effettiva ratio decidendi della sentenza regionale. La C.T.R. non aveva ritenuto semplicemente insufficienti le prove presuntive dell'Ufficio, ma aveva escluso radicalmente l'esistenza di qualsiasi dato o elemento idoneo a giustificare la determinazione del reddito imponibile. Pertanto, il richiamo dell'Agenzia alla possibilità di utilizzare presunzioni attenuate nei casi di accertamento induttivo era inconferente. È stato inoltre ritenuto non pertinente il motivo secondo cui il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare il reddito, poiché la decisione riguardava l'assenza stessa di elementi giustificativi della pretesa, e non soltanto la sua quantificazione. Il ricorso incidentale condizionato di M.P. è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
In caso di contabilità irregolare o inattendibile, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo utilizzando dati e notizie comunque raccolti e anche presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, devono comunque esistere ed essere indicati elementi concreti dai quali desumere il reddito imponibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, ma anche l'accertamento d'ufficio deve poggiare su elementi idonei a giustificare la pretesa.
Codice civile, art. 2697
La decisione ribadisce che l'Amministrazione deve fornire gli elementi posti a fondamento dell'accertamento, anche quando è ammesso il ricorso a presunzioni attenuate; il contribuente potrà poi fornire la prova contraria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2, 7 e 36
Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il giudice può, nei limiti delle questioni devolute, esaminare il rapporto tributario e rideterminare la pretesa. Tale potere presuppone però che esistano elementi idonei a sostenere almeno l'an della pretesa fiscale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare e censurare specificamente la reale ragione posta a fondamento della decisione impugnata. Motivi fondati su una ratio diversa da quella effettivamente adottata sono inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi erano corredati dai quesiti di diritto richiesti dalla disciplina allora applicabile, ma sono stati comunque dichiarati inammissibili perché aspecifici rispetto alla motivazione effettiva della sentenza.
Massime di principio
- Anche negli accertamenti induttivi o d'ufficio, nei quali l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici attenuate, l'Ufficio deve indicare e dimostrare almeno i dati e le notizie concreti dai quali ricavare il reddito presunto.
- La mera possibilità astratta di utilizzare presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non esonera l'Amministrazione dal fornire qualsiasi elemento giustificativo della pretesa.
- Occorre distinguere tra contestazione del quantum, cioè dell'ammontare del reddito, e contestazione dell'an, cioè dell'esistenza stessa di elementi idonei a fondare l'accertamento. Se manca ogni base dell'imposizione, il giudice non è tenuto a procedere a una semplice rideterminazione quantitativa.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale individuare correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura di una motivazione diversa da quella effettivamente adottata può essere dichiarata inammissibile.
- La presunzione di distribuzione di utili ai soci di una società a ristretta base sociale opera solo dopo che sia stato validamente accertato un maggior reddito societario sulla base di elementi sufficienti.
- Il giudice tributario può rideterminare la pretesa fiscale, ma tale potere non consente di sostituire integralmente l'assenza di prova dell'Amministrazione né di creare autonomamente il fondamento dell'imposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 599 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 601 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 lug 2017Sentenza del 26/07/2017 n. 2492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →