Sentenza n. 4426/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 763/2025 pubblicata il 3 dicembre 2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, Sezione Lavoro, n. 763/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la carta del docente per 500 euro annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, Sezione Lavoro, n. 763/2025, pubblicata il 3 dicembre 2025 e notificata al Ministero il 12 dicembre 2025, che aveva condannato l’Amministrazione a riconoscerle la carta del docente per 500 euro annui negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notificazione della sentenza i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza: la spettanza degli importi risultava documentata, il giudicato si era formato e il Ministero non aveva dedotto di avere adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza 1.000 euro, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è riconosciuto al commissario alcun compenso, poiché l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora: nel caso concreto, la nomina del commissario assicura un rimedio all’inerzia e l’astreinte sarebbe manifestamente iniqua, considerato che il ritardo è riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La penalità di mora prevista per l’ottemperanza non è automatica: il giudice può negarla quando, valutate concretamente le circostanze, ricorrono ragioni ostative o la misura risulta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Per procedere in ottemperanza contro l’Amministrazione occorre che sia decorso, dopo la notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Una domanda di ottemperanza è procedibile nei confronti dell’Amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato riconosce al creditore somme determinate, la pretesa di ottemperanza è fondata se la spettanza è documentata e l’Amministrazione non dimostra né deduce di avere adempiuto; il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora nell’ottemperanza non va riconosciuta se, alla luce delle circostanze concrete, risulta manifestamente iniqua o sussistono altre ragioni ostative; la nomina di un commissario ad acta e le cause del ritardo possono rilevare nella valutazione.
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