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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19734/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 29/09/2023 che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna emesse in epoche diverse. Le sentenze coinvolte riguardavano reati commessi il 6/11/2010, il 7 e l'8/9/2012, reati commessi tra il 2014 e il 2015 e un reato commesso il 10/2/2014. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la programmazione unitaria dei reati poteva desumersi dalla vicinanza temporale (contestava inoltre che l'ordinanza avesse indicato uno iato di due anni mentre in realtà vi sarebbe stato un anno e quattro mesi) e che in un precedente provvedimento analogo era stata riconosciuta la continuazione nonostante uno iato di due anni, con conseguente disparità di trattamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica degli indicatori concreti di una volizione unitaria (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la prova che al momento del primo reato i successivi fossero programmati nelle loro linee essenziali). Ha confermato che la distanza temporale è un indice rilevante e che, nel caso concreto, i reati del 2014-2015 risultavano troppo distanti dal primo reato del 2010 per ritenere la programmazione unitaria. Ha inoltre escluso che la presunta contraddittorietà rispetto a un altro provvedimento costituisca motivo di cassazione, perché la contraddittorietà rilevante ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve essere interna alla decisione impugnata. Il travisamento della distanza temporale indicata nell'ordinanza non è stato considerato idoneo a disarticolare la motivazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale che disciplina reati in materia di stupefacenti; indicata come oggetto delle condanne coinvolte nella richiesta di continuazione

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Norme penali sui reati contro la persona (lesioni, ecc.), che compaiono tra le condanne per le quali si chiedeva la continuazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Normaprocedurale che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione, richiamata nella valutazione della dedotta contraddittorietà: la contraddittorietà utile ai sensi di questa norma deve essere interna alla decisione impugnata

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    Richiamata quale principio guida: il riconoscimento della continuazione richiede approfondita verifica di indicatori concreti di un unico disegno criminoso; non è sufficiente la presenza isolata di qualche indice se i reati successivi risultano determinazioni estemporanee

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sent. n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta) e Sez. 5, Sent. n. 48050 del 02/07/2019

    Citate per precisare che la contraddittorietà invocata deve essere interna alla decisione impugnata e che l'errore materiale (es. travisamento temporale) è rilevante soltanto se idoneo a disarticolare il complesso argomentativo della decisione

Massime di principio

  • La continuazione richiede la dimostrazione di una volizione unitaria: i giudici valutano un insieme di indici (omogeneità dei reati, bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e non basta la presenza isolata di uno di essi
  • La distanza temporale tra reati è un elemento rilevante e, se consistente, può far ritenere assente la programmata unitarietà anche se gli altri indici non risultano decisivi
  • Per sollevare una contraddittorietà rilevante in Cassazione è necessario che la contraddittorietà sia interna al provvedimento impugnato; decisioni diverse adottate in altri procedimenti non costituiscono di per sé motivo di annullamento
  • Un errore materiale nei fatti (es. datazione) è rilevante in cassazione solo se l'errore ha essenziale incidenza sul percorso argomentativo e ne disarticola la logica
  • In sede di esecuzione la verifica della continuazione segue gli stessi criteri sostanziali del giudizio di cognizione: il giudice deve accertare se al momento del primo reato i successivi fossero almeno delineati nelle loro linee essenziali
  • Chi propone istanza di continuazione deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la programmazione unitaria; argomentazioni generiche o confronti con altri provvedimenti non sostituiscono tale onere probatorio

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