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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rigetto (Codice Pratica P-PT/L/N/2025/100982) emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 29/07/2025 e notificato in pari data via PEC, con cui si rigetta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202502388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia che aveva respinto la domanda di conversione presentata il 9 giugno 2025, ritenendo ostativa la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale al momento della presentazione dell’istanza. Con il primo motivo è stata dedotta la mancata considerazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, nelle quali il ricorrente aveva sostenuto la non perentorietà del termine di scadenza del titolo. Con il secondo motivo è stato dedotto che la scadenza del permesso non costituisse, di per sé, impedimento assoluto alla conversione, dovendosi valutare le ragioni del ritardo nel contraddittorio procedimentale. L’Amministrazione ha inoltre chiarito che le precedenti istanze non erano state esaminate per indisponibilità della quota, mentre la domanda oggetto del giudizio era ammissibile al di fuori del contingente annuale previsto dal DPCM flussi 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato dava espressamente atto dell’assenza di elementi utili forniti dal ricorrente e che tale formulazione dimostrava l’avvenuta valutazione delle osservazioni procedimentali. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il mero ritardo nella presentazione della domanda di conversione, conseguente alla scadenza del permesso stagionale, non è di per sé esiziale e non determina automaticamente il rigetto dell’istanza. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare le ragioni del ritardo nell’ambito del contraddittorio procedimentale. Il ricorso è stato quindi accolto e il diniego annullato, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • DPCM flussi 2025

    non prevedeva “alcuna quota numerica, rendendo pertanto la domanda ammissibile al di fuori del contingente annuale”

    La domanda di conversione oggetto del giudizio era ammissibile al di fuori del contingente annuale, in assenza di una quota numerica prevista dal decreto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi impone all’amministrazione di esaminare le osservazioni dell’interessato; nel caso concreto il giudice ha ritenuto assolto tale obbligo quanto alla valutazione delle osservazioni, ma ha censurato il mancato esame sostanziale delle ragioni del ritardo.

Massime di principio

  • La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo assoluto alla sua conversione in permesso per lavoro subordinato; il mero ritardo nella presentazione dell’istanza deve essere valutato dall’amministrazione in relazione alle sue ragioni.
  • Nell’ambito del procedimento di conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione non può rigettare automaticamente la domanda per la sola scadenza del titolo, ma deve esaminare nel contraddittorio procedimentale le ragioni del ritardo dedotte dall’interessato.
  • La mera menzione, nel provvedimento conclusivo, dell’assenza di elementi utili non esclude necessariamente che le osservazioni procedimentali siano state prese in considerazione; tuttavia, la valutazione deve riguardare anche gli elementi rilevanti ai fini della decisione, comprese le ragioni del ritardo nella presentazione dell’istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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