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Sentenza

Sentenza n. 1896/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento a) del provvedimento n. -OMISSIS-, adottato dal Ministro dell’interno pro tempore in data 17.08.2022 e notificato al ricorrente in data 05.09.2022, di respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dall’odierno ricorrente; b) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto a parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202215012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per ritenuta inaffidabilità derivante da una vicenda penale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’omessa attività istruttoria, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato l’erronea indicazione di una condanna per lesioni personali, asseritamente pronunciata il 31 novembre 2019, data inesistente e comunque temporalmente poco plausibile rispetto alla segnalazione della notizia di reato del 14 ottobre 2019. Ha inoltre lamentato che l’amministrazione non avesse valutato la memoria trasmessa in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e che la sola pendenza o esistenza di una vicenda penale, senza ulteriori accertamenti, non potesse giustificare il diniego. Il Ministero ha sostenuto che le osservazioni erano tardive, essendo pervenute oltre il termine di dieci giorni indicato nel preavviso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il TAR ha accertato documentalmente che il richiedente aveva trasmesso la memoria difensiva il 19 luglio 2022, prima dell’adozione del diniego del 17 agosto 2022, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, che aveva ritenuto non pervenute osservazioni. Il termine assegnato per le osservazioni ha natura ordinatoria e non perentoria; pertanto, le osservazioni, anche tardive, devono essere valutate se presentate prima dell’adozione del provvedimento o, al più, della chiusura dell’istruttoria. La loro considerazione avrebbe potuto consentire all’amministrazione di rilevare l’errore relativo alla data della condanna e di completare l’istruttoria. Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia per la natura discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza sia perché, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, il secondo periodo della disposizione non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il diniego è stato quindi annullato, con salvezza del potere dell’amministrazione di riesaminare l’istanza e di adottare ulteriori provvedimenti, previa eventuale rinnovazione del preavviso di rigetto e nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato al rimborso del contributo unificato e al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, il cui esercizio implica una valutazione amministrativa discrezionale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato quale parametro relativo all’obbligo di motivazione del diniego.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    oltre a prevedere un termine che ha natura ordinatoria (e non già perentoria), persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva

    Le osservazioni del privato devono essere valutate anche se tardive, purché pervenute prima dell’adozione del provvedimento o, al più, della chiusura della fase istruttoria.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis

    Il vizio derivante dall’omessa valutazione delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10-bis non è neutralizzato dalla regola dei vizi formali non invalidanti; inoltre, la natura discrezionale del provvedimento impedisce di ritenere irrilevante l’apporto partecipativo omesso.

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76

    Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, escludendo dal relativo secondo periodo i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe con riguardo alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il termine assegnato dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto ha natura ordinatoria e non perentoria; le osservazioni tardive devono essere valutate quando siano pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale o, al più, della chiusura della fase istruttoria.
  • L’omessa valutazione delle osservazioni tempestivamente o tardivamente presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina la violazione delle garanzie partecipative e incide sulla legittimità del provvedimento finale, soprattutto quando l’apporto partecipativo avrebbe potuto evidenziare errori di fatto o lacune istruttorie.
  • La regola dei vizi formali non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non può essere invocata per conservare un provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis, secondo quanto previsto dalla modifica normativa introdotta dal d.l. n. 76/2020; tale conclusione è particolarmente rilevante per i provvedimenti caratterizzati da discrezionalità amministrativa.
  • Quando il giudice annulla un diniego per un vizio procedimentale relativo alla partecipazione, non può riconoscere direttamente la spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’amministrazione il potere di provvedere nuovamente, lasciando impregiudicate le ulteriori determinazioni amministrative nel rispetto del vincolo conformativo del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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