Ordinanza n. 72/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1707 del 31.12.2025; - del decreto del Presidente n. 269 del 04.12.2025; - della proposta prot. n. 3863 - 2025 del RUP; - del verbale prot. n. 45665 del 24.11.2025; - della nota pec prot. n. 48055 del 11.12.2025; - di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare anche se non conosciuto lesivo degli interessi dedotti in giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti con cui la Provincia ha escluso l'individuazione di una proposta di finanza di progetto di interesse pubblico e ha disposto il rinnovo triennale e semestrale del contratto in essere con il precedente gestore
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi a due distinti profili: da un lato, la decisione della Provincia di non procedere all'affidamento del servizio mediante finanza di progetto, non avendo ritenuto alcuna proposta pervenuta idonea a soddisfare l'interesse pubblico; dall'altro, la decisione di rinnovare per tre anni e sei mesi il contratto in essere con il precedente gestore, avvalendosi della clausola di rinnovo prevista dall'art. 4 del contratto. Ha dedotto il proprio interesse sia quale presentatrice di una proposta di project financing, sia quale operatore economico in possesso dei requisiti per partecipare alla nuova gara che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe dovuto essere bandita anziché procedere al rinnovo. Il Collegio ha rilevato d'ufficio dubbi sul riparto di giurisdizione, soprattutto quanto all'impugnazione del rinnovo contrattuale, potenzialmente riconducibile alla fase esecutiva del rapporto, nonché dubbi sull'applicabilità del rito appalti, poiché l'impugnativa riguarda anche la conclusione della fase di valutazione della fattibilità delle proposte e di scelta del promotore, prodromica a una gara eventuale e non ancora iniziata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha riservato alla fase di merito ogni approfondimento sui dubbi relativi alla giurisdizione, con particolare riferimento al rinnovo contrattuale, e sull'applicabilità del rito appalti alla fase di valutazione della fattibilità delle proposte di project financing e di scelta del promotore. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che la sospensione del rinnovo in favore del precedente gestore non produrrebbe un'utilità immediata e concreta per la ricorrente: anche in caso di sospensione, la ricorrente non avrebbe titolo per gestire direttamente il servizio, poiché sarebbe comunque necessaria l'indizione e lo svolgimento di una gara. Neppure l'eventuale approvazione della proposta di finanza di progetto attribuirebbe immediatamente tale titolo, essendo anch'essa subordinata all'espletamento della gara. Sono quindi mancati i requisiti di attualità e concretezza del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora.
art. 4 del contratto in essere con CPL
Prevede la clausola di rinnovo contrattuale sulla quale la Provincia ha fondato il provvedimento di rinnovo, oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- La sospensione di un rinnovo contrattuale non può essere concessa quando, anche nell'ipotesi di caducazione temporanea dell'atto, il ricorrente non conseguirebbe immediatamente il bene della vita, essendo comunque necessaria una gara per l'affidamento del servizio.
- La mera qualità di presentatore di una proposta di finanza di progetto non attribuisce, prima della valutazione di fattibilità e dell'eventuale successiva gara, un titolo immediato alla gestione del servizio né fonda da sola un periculum in mora concreto e attuale.
- Quando l'impugnazione investe sia la valutazione della fattibilità delle proposte di project financing, prodromica a una gara eventuale, sia il rinnovo di un contratto in corso, possono porsi autonome questioni di giurisdizione e di applicabilità del rito appalti, da esaminare nella fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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