Sentenza n. 397/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell’ordinanza a firma del Dirigente del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino del 18.12.2024 (prot. 70453), notificata ai Sigg.ri Gammone e Porzionato in data 30.12.2024, recante “Ingiunzione a demolire opere realizzate in assenza di permesso di costruire”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito ai ricorrenti; nonché per la determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, dell’ammontare del danno conseguente alla demolizione delle opere presunte abusive descritte nell’atto impugnato, nella denegata ipotesi in cui essa dovesse intervenire prima dell’esito del presente giudizio, e per la conseguente condanna del Comune di Piombino al pagamento del danno così determinato a favore dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.07.2025 per l’annullamento: - del decreto del 17.4.2025, n. 2, di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Piombino di opere abusive con relativa immissione in possesso dell’area (prot. 17519 del 23.4.2025), a firma del Dirigente del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica; - della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (prot. 17520 del 23.4.205) a firma del Dirigente del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai suddetti, ancorché incognito ai ricorrenti, fra cui per quanto occorrer possa: - l’allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 191/2020 “Criteri per il calcolo delle sanzioni di cui al Titolo VII Capo II della Legge Regionale Toscana 10/11/2014 n. 65” nella parte relativa a “Interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 196 commi 4bis, 4ter LRT n°65/2014). Criteri per la determinazione della sanzione per inottemperanza all'ingiunzione di demolizione o all'ordine di cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile”; - il rapporto prot. 14940 del 7.4.2025 della squadra specialistica urbanistico edilizia; per la condanna dell’Amministrazione Comunale di Piombino alla restituzione ai ricorrenti delle somme indebitamente percepite nelle more del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere realizzate senza permesso di costruire, decreto di acquisizione gratuita dell’area e sanzione pecuniaria per inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a: un fabbricato di circa 40 mq ottenuto dalla fusione o sostituzione di tre manufatti preesistenti condonati; una tettoia di circa 10 mq; un cancello carrabile e un cancellino pedonale con colonne in muratura. Hanno sostenuto, quanto al fabbricato principale, che non vi sarebbe stata demolizione e ricostruzione o nuova costruzione, ma soltanto consolidamento e collegamento dei manufatti preesistenti. Quanto alla tettoia e ai cancelli, hanno dedotto che si trattasse di interventi di edilizia libera. Con motivi aggiunti hanno impugnato il decreto di acquisizione gratuita dell’area di sedime e dell’area pertinenziale, contestando l’acquisizione di quest’ultima nella misura massima di dieci volte la superficie abusiva per carenza di motivazione e per l’asserita giustificazione fondata soltanto sulla natura agricola della zona. Hanno inoltre contestato la sanzione pecuniaria irrogata per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, deducendo l’irragionevolezza dell’applicazione della misura massima sulla base della disciplina comunale interna, che la collega alle opere astrattamente soggette a permesso di costruire. È stata altresì proposta domanda risarcitoria subordinata per l’eventuale danno derivante dalla demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto non provata e inverosimile la tesi secondo cui i manufatti preesistenti sarebbero stati soltanto consolidati e messi in comunicazione: dalla documentazione fotografica risultavano tettoie tamponate sostituite da una villetta in muratura con materiali diversi, mentre la superficie era passata da 25 a 40 mq. L’intervento è stato quindi qualificato come sostituzione edilizia o comunque nuova costruzione, non come demolizione e ricostruzione, poiché mancava la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente in termini di sagoma, superfici e volumi. È stata respinta anche la censura relativa alla tettoia e ai cancelli: la tettoia di circa 10 mq comportava una trasformazione non trascurabile del territorio e richiedeva il permesso di costruire; i cancelli e le recinzioni non sono sempre opere libere e, nel caso concreto, la presenza di opere in cemento armato escludeva tale qualificazione. I motivi aggiunti sono stati accolti parzialmente. Il TAR ha annullato il decreto di acquisizione nella parte relativa all’acquisizione dell’area pertinenziale nella misura massima di dieci volte la superficie abusiva, perché l’amministrazione non aveva motivato le ragioni funzionali e necessarie dell’estensione dell’acquisizione rispetto all’area di sedime e al bene abusivo. È stata invece respinta la censura contro la sanzione pecuniaria per inottemperanza: la sanzione è destinata a finanziare la demolizione, la rimessione in pristino e l’acquisizione o attrezzatura di aree a verde pubblico; pertanto, non è irragionevole correlare l’importo alla tipologia di titolo edilizio astrattamente necessario, poiché il permesso di costruire presuppone interventi di maggiore rilevanza e, conseguentemente, costi di rimozione più elevati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
L’area ulteriore acquisibile rispetto all’area di sedime non può essere determinata discrezionalmente senza giustificazione: il limite massimo di dieci volte costituisce un tetto e l’estensione concreta deve essere funzionale e necessaria all’utilizzo pubblico del bene abusivo acquisito.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione può essere graduata in relazione alla tipologia e alla rilevanza dell’intervento abusivo, anche mediante criteri comunali correlati al titolo edilizio astrattamente necessario.
art. 31, comma 4-ter, d.P.R. 380/2001
i proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico
Il vincolo di destinazione dei proventi giustifica la correlazione dell’importo della sanzione ai presumibili costi di demolizione e ripristino.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria era proposta in via subordinata per l’eventuale danno derivante dalla demolizione, ma non ha formato oggetto di accoglimento autonomo.
Massime di principio
- La distinzione tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione richiede, anche dopo l’ampliamento della categoria della ristrutturazione edilizia, la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente, in particolare quanto a sagoma, superfici e volumi; in mancanza, l’intervento è soggetto al regime della nuova costruzione.
- Una tettoia richiede il permesso di costruire quando, per dimensioni, caratteristiche costruttive, funzione e stabilità, determini una trasformazione sostanziale e non trascurabile del territorio; la qualificazione non dipende soltanto dalla sua destinazione accessoria.
- Cancelli e recinzioni non sono sempre riconducibili all’edilizia libera: quando le loro caratteristiche costruttive, anche per l’impiego di cemento armato, superano il modesto impatto edilizio, è necessario il titolo abilitativo richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia.
- L’acquisizione gratuita dell’area pertinenziale ulteriore rispetto all’area di sedime, entro il limite massimo di dieci volte la superficie abusiva, deve essere motivata in concreto dall’amministrazione mediante l’indicazione delle ragioni funzionali e necessarie che collegano l’estensione dell’area all’uso pubblico del bene abusivo acquisito; la mera natura agricola della zona non è sufficiente.
- La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione può essere determinata secondo criteri comunali che correlino l’importo alla tipologia di titolo edilizio astrattamente necessario, poiché gli interventi soggetti a permesso di costruire presentano, di regola, maggiore rilevanza costruttiva e costi di demolizione più elevati, ferma la destinazione vincolata dei proventi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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