Cassazione Penale, Ordinanza n. 23676/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza di patteggiamento per un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Crotone resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p. Il ricorso riguardava una sentenza applicativa di pena. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio denunciato non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente, ma il vizio prospettato non è stato ritenuto deducibile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento nei termini indicati dalla norma speciale.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L. n. 103/2017
Richiamata come legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/definendo i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
- I vizi di motivazione e le deduzioni generiche di violazione di legge, se non rientranti nei motivi specificamente consentiti contro il patteggiamento, non sono deducibili in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento la verifica della Corte è circoscritta ai profili della volontà dell'imputato, della correlazione tra accusa e sentenza, della qualificazione giuridica del fatto e della legalità della pena o della misura di sicurezza.
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