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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30567/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora relativamente ai reati ascritti (art. 604-bis e art. 270-bis c.p.). Il motivo unico dedotto riguardava la violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.; artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), con la censura che gli elementi investigativi concreti fossero esigui (pochi messaggi di luglio 2019 e la condivisione di un post ad agosto 2019) e che da quella data fossero cessati i contatti, venendo a mancare l'attualità del pericolo che giustificherebbe una misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il ricorrente è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per i fatti di cui all'art. 604-bis (capo A) e all'art. 270-bis (capo B). Ha richiamato la motivazione del giudice di primo grado in cui si rilevava l'appartenenza del Restauri all'associazione eversiva "Unione Forze Identitarie" e la sua partecipazione attiva attraverso messaggi e post (date 25/07/2019, 31/07/2019, 25/08/2019 e chat secondo il provvedimento fino al maggio 2020). Il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari: propaganda di idee discriminatorie e istigazione alla violenza, capacità di influenzare un numero indeterminato di utenti tramite piattaforme e presidi territoriali; non è emersa prova di una effettiva dissociazione del ricorrente dall'organizzazione. In considerazione del ruolo ritenuto subalterno del Restauri, la misura applicata è stata l'obbligo di dimora (misura proporzionata). Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il reclamo al Tribunale del riesame contro i provvedimenti cautelari: richiamata per inquadrare il rito con cui era stato deciso l'appello del pubblico ministero.

  • art. 604-bis cod. pen.

    Delitto relativo ad associazione eversiva o similare (imputazione principale - capo A): la corte ha ritenuto sussistente la partecipazione ideologica del ricorrente a un'organizzazione eversiva e la diffusione di propaganda eversiva/discriminatoria.

  • art. 604-ter cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata ed esclusa dal Tribunale del riesame rispetto al capo A; menzionata nel contesto della valutazione delle fattispecie contestate.

  • art. 270-bis cod. pen.

    Delitto associativo in senso comune (capo B): il GIP aveva ritenuto sussistenti indizi e esigenze cautelari anche per questa fattispecie, valorizzando elementi quali acquisizione e circolazione di armi e il piano temporale dell'organizzazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per la determinazione delle esigenze cautelari (fra cui la tutela dell'ordine pubblico e la necessità di impedire la continuazione dell'attività criminosa): richiamata per motivare la misura in relazione alla pericolosità dell'organizzazione e alla possibilità di aumentare la pericolosità (es. acquisizione di armi).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Previsioni sulle misure cautelari personali e sulla loro applicazione: richiamata nell'ambito della censura sulla legittimità e proporzionalità della misura adottata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali al contenuto del ricorso per cassazione (richiamato per delimitare le censure ammesse).

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione in Cassazione: lett. b) (vizio di motivazione) e lett. e) (violazione di legge). Il ricorso era fondato su tali censure ma è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente richiedeva una rivalutazione fattuale degli elementi probatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: applicata per il pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di ammenda.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Adempimenti della cancelleria relativi all'esecuzione del provvedimento: il provvedimento è stato inviato alla Cancelleria per i necessari adempimenti.

Massime di principio

  • La mera esistenza di contatti o di post datati in passato non esclude automaticamente l'attualità del pericolo cautelare: il giudice valuta il quadro complessivo degli elementi, incluse chat collettive, numero e contenuto dei messaggi e la persistenza di legami organizzativi.
  • La diffusione di propaganda discriminatoria e messaggi di incitamento all'odio o alla violenza, specialmente se veicolati tramite piattaforme e con finalità di indottrinamento, può giustificare misure cautelari anche se l'autore ha un ruolo non di vertice; la misura può essere attenuata (es. obbligo di dimora) se il ruolo è ritenuto subalterno.
  • Il semplice decorso del tempo o la citazione di pochi messaggi pregresse non è sufficiente a provare la cessazione del vincolo associativo: la difesa deve fornire elementi concreti e documentati di dissociazione o cessazione dell'attività criminosa.
  • Nelle valutazioni cautelari il giudice può legittimamente richiamare motivazioni del provvedimento di grado inferiore e comporre la valutazione complessiva degli indizi senza che ogni contestazione difensiva determini automaticamente una revisione dei fatti; le censure che esigono una rivalutazione critica ed ermeneutica degli elementi probatori sono spesso inammissibili in sede di legittimità.
  • Per contrastare una misura cautelare fondata su attività online e reti territoriali è utile produrre prove di effettiva dissociazione, cessazione dei contatti e attività positiva alternativa; l'assenza di tali elementi rende difficile ottenere l'annullamento o attenuazione della misura.

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