Cassazione Penale, Sentenza n. 23736/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato cui, in sede cautelare, era stata applicata per dodici mesi la pena/accessoria interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi all’interno di persone giuridiche, in relazione a reati ascritti quale gestore di una società operante nel settore della produzione di energia da biogas. Il Tribunale del riesame aveva escluso l’operatività della misura rispetto alla carica nell’ambito di una società in nome collettivo, ma l’aveva invece confermata quanto alla carica di consigliere di amministrazione di un consorzio. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: a) che l’oggetto sociale del consorzio fosse nettamente diverso da quello delle imprese coinvolte nel procedimento, sicché mancavano i presupposti per estendere la misura interdittiva anche a tale incarico; b) che, in ogni caso, la misura non poteva colpire persone giuridiche di diritto pubblico, come il consorzio, essendo applicabile solo a persone giuridiche di diritto privato. Ha inoltre riproposto tali censure con motivi aggiunti. Il Procuratore Generale ha condiviso le doglianze e chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva motivato in modo apodittico la distinzione tra la società in relazione alla quale la misura era stata esclusa e il consorzio per cui era stata invece confermata, senza spiegare adeguatamente perché l’oggetto del consorzio potesse essere considerato non nettamente diverso da quello della società gestita dall’imputato. Ha inoltre valorizzato la natura di ente pubblico non economico del consorzio, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ex art. 32-bis c.p. si riferisce alle sole persone giuridiche di diritto privato e non agli enti pubblici non economici. Ne è derivato l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa alla misura applicata con riferimento alle cariche del consorzio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Norme richiamate
art. 32-bis c.p.
La pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici.
artt. 452-septies c.p., 452-quaterdecies c.p. e 483 c.p.
Sono i reati per i quali l’imputato risultava ascritto nel procedimento principale, richiamati solo per delimitare il contesto dell’applicazione della misura interdittiva.
Massime di principio
- La pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese non può essere estesa agli enti pubblici non economici, poiché la disciplina si riferisce alle persone giuridiche di diritto privato.
- Quando il giudice di merito applica o mantiene una misura interdittiva in relazione a un determinato ente, deve motivare in modo specifico sia sulla natura dell’ente sia sulla concreta omogeneità dell’oggetto sociale rispetto alle attività cui la misura è collegata.
- Una motivazione meramente assertiva o apodittica sulla presunta non netta diversità dell’oggetto sociale non è sufficiente a sorreggere la conferma della misura interdittiva in sede cautelare o di riesame.
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