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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09862/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da una banca per far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti della vendita della nuda proprietà di un appartamento compiuta dai debitori in favore di un terzo. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, poi confermata in appello. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) hanno dedotto la nullità della notificazione della citazione in riassunzione nei confronti di un’erede della parte originaria, sostenendo che fosse stata illegittimamente eseguita ex art. 143 c.p.c. nonostante la residenza fosse conosciuta; (2) hanno denunciato violazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 1414, 115 e 342 c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, assumendo che la debitrice fosse stata ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni e che ciò avrebbe comunque consentito il soddisfacimento dei creditori, con conseguente insussistenza dell’eventus damni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota e l’ufficiale giudiziario ne aveva dato conto; ha inoltre osservato che la successiva ricezione di altri atti nello stesso indirizzo non esclude la precedente irreperibilità oggettiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e comunque estraneo alla ratio decidendi, essendo stato accertato che l’atto dispositivo era antecedente alla domanda di concordato preventivo e che la censura riguardava solo un programma concordatario, non l’estinzione del debito. Ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    notificazione agli irreperibili

    La procedura è applicabile solo quando non siano conosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario e presuppone che nel luogo di ultima residenza nota vengano svolte effettive ricerche, delle quali l’ufficiale giudiziario deve dare espresso conto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato unitamente alle norme sulle nullità della notificazione, senza una specifica autonoma affermazione di principio nel testo.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato unitamente alle norme sulle nullità della notificazione, senza una specifica autonoma affermazione di principio nel testo.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica applicazione decisoria autonoma nel testo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto per la denuncia di nullità della notificazione e violazione di norme processuali.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto per omesso esame, carenza e contraddittorietà della motivazione.

  • art. 2901 c.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione dei presupposti fattuali dell’azione revocatoria è riservata al giudice di merito; nel caso concreto ha confermato l’accertamento dell’eventus damni e della scientia fraudis.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica decisione sulla simulazione nel testo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nel testo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione specifica nel testo.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Per la cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con l’indicazione della categoria dei rapporti ceduti, se tale indicazione consente di individuare senza incertezze i crediti ceduti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. non può basarsi sulla sola certificazione anagrafica: occorrono ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota e la loro attestazione espressa da parte dell’ufficiale giudiziario.
  • In tema di notificazioni, la successiva reperibilità del destinatario allo stesso indirizzo non esclude che, in un momento precedente del processo, egli sia stato legittimamente considerato irreperibile ai fini dell’art. 143 c.p.c., in presenza di un mutamento della situazione di fatto.
  • L’accertamento dei presupposti fattuali dell’azione revocatoria ordinaria, compresi eventus damni e scientia fraudis, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del materiale probatorio.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o censura una circostanza non decisiva rispetto alla decisione adottata.
  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata dalla pubblicazione ex art. 58 T.U.B. con indicazione della categoria dei rapporti ceduti, senza necessità di elencare analiticamente ciascun credito, purché sia possibile identificarli senza incertezze.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniInadempimentoCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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