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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dopo verifica della Guardia di Finanza, con cui al contribuente venivano contestati maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti nell'ambito di lavori edili e a rapporti con una ditta fornitrice di manodopera. Il contribuente impugnava l'atto, ma sia la CTP sia la CTR respingevano le sue difese, ritenendo l'accertamento sufficientemente motivato e supportato da elementi indiziari, mentre il contribuente non avrebbe fornito prova contraria rigorosa. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita carenza di motivazione della sentenza e dell'avviso di accertamento, anche perché fondati su elementi tratti da verifiche svolte su terzi; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39 DPR 600/1973 per errato riparto dell'onere della prova e illegittimo ricorso a presunzioni e dichiarazioni di terzi, oltre che per omessa considerazione di una sentenza penale assolutoria; (3) violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto l'onere probatorio sul contribuente e ritenuto non superata la prova presuntiva dell'Ufficio. In memoria il ricorrente produceva una sentenza penale assolutoria invocando l'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, ma la Corte ne rilevava l'inammissibilità per tardività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale effettuata con memoria relativa alla sentenza penale assolutoria invocata ai sensi dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000. Quanto ai motivi, ha dichiarato il primo in parte inammissibile e comunque manifestamente infondato, rilevando che il ricorso non riproduceva il contenuto dell'avviso di accertamento e che la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, sufficiente e coerente con il pvc richiamato. Ha inoltre escluso che l'accertamento dovesse essere preceduto da verifica diretta nei confronti del contribuente o da pvc a lui notificato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: il ricorso era cumulativo e privo di autosufficienza, non riportava i documenti decisivi richiamati, e si fondava sull'erroneo assunto che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, mentre la CTR aveva accertato la natura oggettivamente inesistente delle operazioni. La Corte ha quindi confermato che l'Ufficio aveva assolto il proprio onere probatorio mediante indizi gravi e concordanti, e che il contribuente non aveva fornito prova contraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte afferma che il vizio denunciabile è solo quello di motivazione apparente o mancante, non quello prospettato nel ricorso.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Invocato per sostenere la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene invece che l'atto, anche per relationem al pvc, fosse sufficientemente motivato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi contesta la motivazione dell'avviso deve riportarne testualmente i passi rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte osserva che il vizio di motivazione apparente non è deducibile come violazione di legge ex n. 3, ma solo nei limiti del n. 5, con i relativi limiti di ammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il paradigma corretto per denunciare la motivazione mancante o apparente, ma nel caso non era utilmente deducibile per effetto della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Viene richiamato il limite della doppia conforme di merito che preclude il vizio motivazionale nei casi indicati.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    È evocato dal ricorrente quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa alcuna violazione, ritenendo la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che l'onere della prova dell'Ufficio era stato assolto con presunzioni e che il contribuente non aveva dato prova contraria.

  • art. 39 DPR n. 600 del 1973

    Richiamato per contestare l'utilizzo di presunzioni; la Corte afferma che la fittizietà delle operazioni documentate rende inattendibile la contabilità anche se formalmente regolare.

  • art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000

    La produzione della sentenza penale assolutoria è dichiarata inammissibile perché effettuata oltre il termine previsto dalla norma.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove, ma non emerge una violazione effettiva nella ricostruzione della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di cassazione, chi contesta la motivazione dell'avviso o della sentenza deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, riproducendo i passaggi rilevanti degli atti impugnati e dei documenti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e rinvia legittimamente, in modo chiaro e controllabile, al pvc richiamato nell'avviso di accertamento.
  • L'accertamento tributario non richiede necessariamente una verifica diretta nei confronti del contribuente né la previa redazione di un pvc a lui notificato, potendo fondarsi anche su elementi acquisiti in controlli svolti verso terzi.
  • In caso di contestazione di operazioni documentate da fatture come oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio mediante indizi gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente offrire prova contraria concreta e rigorosa.
  • La formale regolarità della contabilità non impedisce la ripresa fiscale se le operazioni sottostanti sono ritenute fittizie, poiché l'apparenza di regolarità può essere funzionale al meccanismo evasivo.
  • La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario, in ragione dell'autonomia dei due giudizi e dei diversi criteri di valutazione delle prove; la sua spendibilità processuale è inoltre soggetta ai limiti di legge sulla produzione documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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