Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/880

Regolamento delegato (UE) 2026/880 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, recante rettifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda posizioni specifiche della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)

Normativa europea32026R0880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2026/880 introduce una rettifica puntuale della CPA Ver. 2.2 contenuta nel regolamento (CE) n. 451/2008, al fine di correggere diversi errori strutturali emersi nella versione aggiornata con il regolamento delegato (UE) 2024/3103. La correzione mira a garantire la coerenza della classificazione e a evitare inesattezze nella trasmissione dei dati statistici dagli Stati membri a Eurostat. Per i dati dell’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, la decorrenza è allineata al 1o settembre 2029.

Rettifica del regolamento (CE) n. 451/2008 per correggere la classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) versione 2.2.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nell’ambito della normativa statistica dell’Unione, incidendo sulle voci dell’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/3103. Rileva per gli Stati membri nella trasmissione dei dati statistici alla Commissione (Eurostat) e, per i dati di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, si applica dal 1o settembre 2029. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha natura obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Rettifica della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)

Il regolamento delegato (UE) 2026/880 della Commissione rettifica il regolamento (CE) n. 451/2008 per correggere diversi errori strutturali nella CPA Ver. 2.2, introdotta con il regolamento delegato (UE) 2024/3103. La finalità è assicurare la coerenza della classificazione statistica e prevenire inesattezze nella trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

Contesto normativo e ratio dell’intervento

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 451/2008, che istituisce la CPA, e osserva che la versione 2.2 conteneva errori commessi inavvertitamente. La rettifica viene quindi adottata per correggere la struttura della classificazione e, per i dati dell’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali, per mantenere allineata la decorrenza applicativa con quella del regolamento delegato (UE) 2024/3103.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il regolamento incide sull’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008, cioè sulla tabella della CPA. Gli effetti riguardano la classificazione statistica usata dagli Stati membri per la comunicazione dei dati a Eurostat e, in particolare, i dati richiamati dall’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013. Per tale specifico ambito, la data di applicazione è fissata al 1o settembre 2029.

Modifiche alla tabella CPA

L’allegato del regolamento introduce una lunga serie di rettifiche puntuali, consistenti in soppressioni, sostituzioni e nuove voci. Tra le modifiche più rilevanti figurano:

  • la soppressione della riga 01.27.09;
  • l’inserimento della riga 06.10.10 relativa agli "Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, greggi";
  • la soppressione di alcune sottovoci di 06.10;
  • la riscrittura della voce 06.20 relativa al gas naturale, liquefatto o allo stato gassoso, e ai condensati di gas naturale;
  • la riformulazione di più voci sui prodotti alimentari, tra cui fette biscottate e biscotti, altre bevande fermentate, articoli da viaggio e altri articoli in cuoio.

Correzioni nel settore legno, carta, gomma, metalli e prodotti industriali

Il regolamento interviene su numerose voci manifatturiere, tra cui:

  • legno segato e piallato, legno lavorato e finito, con nuova articolazione delle sottovoci 16.11 e 16.12;
  • altri prodotti di legno e articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio;
  • assorbenti, tamponi igienici e altri prodotti di igiene in carta o ovatta di cellulosa;
  • oli leggeri e preparazioni di petrolio o minerali bituminosi n.c.a.;
  • prodotti in gomma, in particolare copertoni e camere d’aria e la rigenerazione e ricostruzione di pneumatici;
  • porte, finestre e loro parti in materie plastiche;
  • prodotti vari in minerali non metalliferi, graniglie e polveri di ferro o acciaio, prodotti laminati di acciai legati, e prodotti del settore nucleare/uranifero.

Aggiornamenti in materia di macchine, trasporti e costruzioni

Sono aggiornate anche diverse voci relative a macchinari e attrezzature, tra cui:

  • radiatori, caldaie e reattori nucleari;
  • parti di forni, caldaie e apparecchiature per il riscaldamento domestico;
  • macchine per la produzione del freddo;
  • macchine per agricoltura e silvicoltura;
  • macchine utensili per asportazione di metallo;
  • livellatrici, ruspe e spianatrici;
  • forni per panetteria o biscotteria e apparecchi per la preparazione di bevande calde o la cottura/riscaldamento degli alimenti;
  • altre macchine varie per impieghi speciali. Inoltre vengono corretti i codici relativi alla produzione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e al trasporto di beni su strada.

Commercio, media, telecomunicazioni e servizi digitali

Le modifiche incidono anche sui servizi di commercio e informazione, tra cui:

  • servizi di intermediari del commercio all’ingrosso di materie prime agricole, materie prime tessili e semilavorati;
  • servizi di commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di altri articoli di uso domestico;
  • servizi di commercio al dettaglio di materiali da costruzione;
  • libri didattici, professionali, tecnici e accademici stampati;
  • concessione di licenze per altro materiale stampato e contenuti online;
  • licenze e intermediazione per giochi per computer e software;
  • servizi di trasmissione di programmi televisivi e originali di programmi completi di canali televisivi;
  • telecomunicazioni via satellite;
  • aggiornamento della sezione K, ora denominata "Telecomunicazioni, programmazione informatica, consulenza, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d’informazione".

Cripto-attività e servizi finanziari

Il regolamento contiene una nuova articolazione delle voci dedicate alle cripto-attività e ai servizi finanziari correlati. In particolare:

  • la voce 63.10.2 è ridefinita come "Cripto-attività senza passività corrispondente e relativi servizi di emissione";
  • vengono introdotte le voci 63.10.21 e 63.10.22 per distinguere cripto-attività e servizi di emissione;
  • viene sostituita la voce 64.99.04 relativa ai servizi di emissione e negoziazione in conto proprio di cripto-attività con passività corrispondente;
  • viene inserita la voce 64.99.05 sui servizi di controparte centrale di compensazione;
  • sono inoltre aggiornate le voci sui servizi connessi all’amministrazione e alla vigilanza dei mercati finanziari, sui servizi di esecuzione e camera di compensazione per operazioni finanziarie, sugli operatori in moneta mobile e sui portafogli digitali che utilizzano informazioni finanziarie.

Altri settori interessati

La rettifica tocca infine numerosi altri settori, tra cui:

  • servizi di stima di beni immobiliari e altri servizi immobiliari per conto terzi;
  • servizi di contabilità;
  • servizi delle agenzie di lavoro interinale nei trasporti, nel magazzinaggio e nella logistica;
  • istruzione secondaria professionale di primo e secondo grado, con distinzione tra servizi online e altri servizi;
  • istruzione professionale post-secondaria non terziaria;
  • servizi di promozione di attività ed eventi sportivi e altri servizi di supporto ad attività sportive;
  • servizi di parrucchieri e barbieri, capelli umani non lavorati;
  • altri servizi di macchine funzionanti a gettone o a monete per servizi personali;
  • servizi di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico dedicato all’assistenza ad anziani e adulti con disabilità, senza cure mediche.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato della CPA

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 sia rettificato conformemente all’allegato del regolamento. La rettifica interviene su numerose voci della CPA, con soppressioni, sostituzioni e inserimenti di codici e descrizioni per correggere errori strutturali nella versione 2.2.

Decorrenza differita per i dati del sistema europeo dei conti

L’articolo 2 stabilisce che, per quanto riguarda i dati di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, il regolamento si applica a decorrere dal 1o settembre 2029, in coerenza con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/3103.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Principali correzioni alla tabella CPA

L’allegato modifica numerose posizioni della classificazione, tra cui: soppressione della riga 01.27.09; inserimento della 06.10.10; soppressione di varie sottovoci relative a 06.10, 16.11, 16.12, 60.20 e altre; riformulazione di voci in settori come prodotti alimentari, legno, prodotti chimici, commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporti, editoria, telecomunicazioni, cripto-attività, servizi finanziari, immobili, istruzione, sport, servizi personali e lavoro domestico. Alcune voci sono ridefinite per distinguere correttamente attività in subfornitura, licenze, servizi online o servizi di intermediazione.

Aggiornamenti in materia digitale e finanziaria

Tra le correzioni di rilievo figurano la nuova articolazione delle voci su cripto-attività senza passività corrispondente, i servizi di emissione, i servizi di controparte centrale di compensazione, i servizi connessi all’esecuzione di operazioni finanziarie e le voci sui servizi di concessione di licenze e di intermediazione per software e giochi per computer.

Come è indicizzato

Materiestatisticaconti nazionaliclassificazioni economichemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.