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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34292/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società cooperativa aveva impugnato in appello una sentenza di primo grado che la condannava a corrispondere a un Comune una quota delle maggiori somme da questo versate per l'espropriazione di suoli poi assegnati in superficie alla cooperativa e ad altri beneficiari. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché la procura alle liti rilasciata per l'appello era stata ritenuta nulla: il giudice di merito aveva rilevato la nullità in prima udienza, assegnando un termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. per sanare il vizio, ma la nuova procura era stata depositata oltre il termine; inoltre, la procura originaria, trasmessa in copia informatica insieme alla notifica dell'atto, era stata considerata non speciale e dunque insufficiente, poiché mancante di uno specifico riferimento al giudizio di appello e non autenticata da notaio. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2024, la procura allegata alla PEC di notifica del ricorso in formato digitale doveva reputarsi valida come procura speciale congiunta all'atto; in subordine, ha dedotto che l'eventuale invalidità della procura d'appello non avrebbe potuto comportare l'inammissibilità, poiché nel fascicolo telematico era presente la procura di primo grado, valida e comprensiva del potere di proporre gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la censura sulla validità della procura, affermando che, nel caso di ricorso nativo digitale notificato e depositato telematicamente, la copia digitalizzata della procura cartacea, con sottoscrizione autografa della parte e autenticazione del difensore, allegata alla PEC di notifica o inserita nella busta telematica, integra una procura speciale apposta in calce all'atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., salvo che il testo contenga elementi univoci contrari alla volontà di proporre l'impugnazione. Ha inoltre osservato che la seconda ratio della Corte d'appello, relativa al tardivo deposito della nuova procura dopo la scadenza del termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c., non era stata specificamente censurata; tuttavia tale profilo è rimasto assorbito, perché la prima procura doveva già considerarsi valida e dunque non vi era spazio per imporre la sanatoria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti allegata in formato informatico alla PEC di notifica o alla busta telematica, se proveniente da procura cartacea sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, vale come procura speciale apposta in calce all'atto, salvo elementi testuali contrari alla volontà di proporre l'impugnazione.

  • art. 182, secondo comma, c.p.c.

    Il termine assegnato per la sanatoria del vizio di procura presuppone un effettivo vizio da sanare; se la procura originaria è già valida, non vi è spazio per dichiarare l'inammissibilità sulla base della mancata tempestiva rinnovazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 18, quinto comma, d.m. n. 44 del 2011

    La Corte lo richiama come base regolamentare del deposito/notifica telematica, in coerenza con la tesi per cui l'allegazione informatica della procura alla PEC o alla busta telematica soddisfa il requisito formale della congiunzione all'atto.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, se digitalizzata e allegata alla PEC di notifica o alla busta telematica dell'atto, può soddisfare il requisito della procura speciale congiunta all'impugnazione.
  • Ai fini della validità della procura, è decisivo che dal contenuto dell'atto non emergano espressioni univoche incompatibili con la volontà della parte di proporre l'impugnazione.
  • La nullità della procura non può essere dichiarata quando esista già una valida procura idonea a conferire al difensore il potere di impugnare; in tal caso non opera la sanatoria ex art. 182 c.p.c. come rimedio necessario.
  • Se una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi, il ricorrente deve censurarle tutte; tuttavia, se la principale ratio viene ritenuta erronea perché la procura è valida ab origine, il vincolo della sanatoria perde rilevanza decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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