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Ordinanza

Ordinanza n. 2251/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione della odierna istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di PISA o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Pisa o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; E) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; F) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; G) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1115/2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 ed allegati; H) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025; I) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025; J) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati; K) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati; L) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati; M) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati; N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026; P) della nota integrativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”; Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l’anno accademico 2025/2026; R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l’acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell’11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi; S) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie; T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l’intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026; U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.; V) dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii; W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l’anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025; X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione al secondo semestre di Medicina e Chirurgia, decadenza dall'immatricolazione/iscrizione, graduatorie nazionali e atti ministeriali e universitari relativi alla procedura di accesso per l'a.a. 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, gli esiti degli esami del semestre filtro, le graduatorie nazionali, il provvedimento di non ammissione al secondo semestre e quello di decadenza dall'immatricolazione, nonché numerosi decreti, atti e determinazioni ministeriali concernenti la disciplina dell'accesso a Medicina e Chirurgia e la determinazione dei posti disponibili e del fabbisogno formativo. Ha contestato, in particolare, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, valorizzando eventualmente voti rifiutati al primo appello con penalizzazioni e collocazione in fasce differenti. Sono state dedotte violazioni della par condicio, dell'imparzialità, della buona fede e del legittimo affidamento; disparità e disomogeneità nelle modalità di valutazione da parte delle diverse commissioni universitarie; violazione dell'anonimato delle prove; illegittimità della determinazione del fabbisogno e dei posti rimasti scoperti; irregolarità nello svolgimento delle prove e formulazione di quesiti erronei; violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega; questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega e irragionevolezza del sistema; nonché violazione del diritto dell'Unione europea. La ricorrente aveva conseguito al primo appello voti sufficienti in Chimica e Fisica, che aveva rifiutato, e aveva successivamente riportato insufficienze anche in tali materie, con conseguente valorizzazione dei voti originari secondo il meccanismo sopravvenuto.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. e non favorevole la prognosi sul merito, ferma ogni più approfondita valutazione nella fase di cognizione piena. Ha ritenuto che il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, pur complesso, persegua un non manifestamente irragionevole bilanciamento tra l'esigenza di saturare i posti disponibili e la tutela dell'affidamento dei candidati nelle regole originarie. Il sistema mantiene la preferenza dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze senza recuperare voti rifiutati e organizza gli altri candidati per fasce, in relazione al numero delle sufficienze e dei voti recuperati, assicurando la concorrenza tra soggetti in condizioni comparabili. La posizione della ricorrente, collocata in una fascia meno favorevole perché una delle votazioni utili derivava da un voto inizialmente rifiutato, è stata ritenuta coerente con tale logica; il rifiuto dei voti rientrava nella sua autodeterminazione e comportava il rischio di una collocazione meno favorevole. Le censure sulla par condicio sono state ritenute generiche e non supportate da prova di prassi difformi; quelle sull'anonimato non hanno evidenziato una violazione non irrilevante idonea a viziare la procedura, considerati il confezionamento dei plichi alla presenza di studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte di CINECA prima della valutazione. Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono state dichiarate inammissibili per la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute. Le doglianze sulla mancata attribuzione dei posti scoperti sono state ritenute carenti d'interesse, non essendo stato specificamente dedotto un punteggio utile alla riassegnazione. Sono state giudicate generiche anche le censure sulle modalità formative, sulle irregolarità delle prove e sui quesiti, non essendo stato indicato il contenuto delle risposte della ricorrente né fornito un principio di prova dell'interesse concreto; eventuali errori nei quesiti avrebbero potuto incidere sul singolo elaborato, non comportando automaticamente l'invalidità dell'intera procedura, e l'amministrazione aveva dichiarato di averne già tenuto conto. Il giudice ha escluso, in via cautelare, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, rilevando che la disciplina sopravvenuta non elimina il requisito del conseguimento dei crediti necessari per l'ammissione al secondo semestre e stabilisce criteri uniformi per il recupero dei crediti mancanti. Ha inoltre escluso la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali e ritenuto generica la censura fondata sulla direttiva 93/16/CEE. Contestualmente, il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità; le stesse modalità sono state estese agli eventuali motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni resistenti assistite dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nella fattispecie tali presupposti sono stati esclusi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ciò da valersi anche come avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale avviso alle parti in relazione alla rilevata inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno.

  • d.m. n. 1115/2025

    Il decreto ha modificato le regole di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche di candidati privi di tutte le sufficienze e disciplinando la valorizzazione dei voti rifiutati e il recupero dei crediti mancanti secondo fasce e criteri uniformi.

  • d.m. n. 418/2025

    voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati

    Costituisce il parametro delle condizioni originarie di accesso e il benchmark rispetto al quale il sistema sopravvenuto ordina le diverse posizioni dei candidati.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Il decreto legislativo è stato interpretato nel senso che l'ammissione al secondo semestre presuppone il conseguimento dei crediti stabiliti per gli esami del semestre filtro e la collocazione utile nella graduatoria nazionale; la disciplina ministeriale è stata ritenuta compatibile con tali principi.

  • art. 4 d.m. n. 1115/2025

    Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi

    La disposizione individua criteri uniformi per il recupero dei crediti formativi mancanti, come richiesto dalla normativa primaria.

  • legge n. 264/1999

    È richiamata in relazione alla determinazione del potenziale formativo, dei posti disponibili e all'istruttoria concernente l'accesso ai corsi universitari.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il principio sull'anonimato affermato dall'Adunanza Plenaria; il provvedimento applica il principio secondo cui rilevano solo violazioni dell'anonimato non irrilevanti.

  • direttiva 93/16/CEE

    La censura europea è stata ritenuta del tutto generica e non idonea, nella fase cautelare, a fondare una prognosi favorevole.

Massime di principio

  • Una disciplina sopravvenuta che amplia la platea dei candidati inseribili in una graduatoria selettiva può essere ritenuta compatibile con par condicio, imparzialità e legittimo affidamento se conserva la preferenza dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originarie e ordina gli altri candidati secondo fasce proporzionate al grado di scostamento da tali condizioni.
  • La scelta del candidato di rifiutare una votazione utile rientra nella sua autodeterminazione e comporta l'assunzione del rischio che una successiva disciplina di recupero valorizzi quel voto in modo meno favorevole rispetto a una votazione accettata e mantenuta secondo le regole originarie.
  • La violazione delle regole sull'anonimato delle prove determina l'illegittimità della procedura non per ogni irregolarità, ma solo quando si tratti di una violazione non irrilevante concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della selezione; tale idoneità deve essere valutata alla luce dell'intero sistema di custodia, sigillatura e correzione delle prove.
  • Le censure relative alla determinazione del fabbisogno sono inammissibili quando l'amministrazione titolare delle competenze direttamente coinvolte non sia stata evocata in giudizio, rendendo necessario il contraddittorio nei suoi confronti.
  • La contestazione di posti rimasti scoperti è priva di interesse concreto e attuale se il ricorrente non dimostra o deduce specificamente di possedere un punteggio utile per ottenere la riassegnazione.
  • La contestazione di quesiti o irregolarità di una procedura selettiva deve essere accompagnata dall'indicazione della concreta incidenza sul risultato del singolo candidato e da un principio di prova; l'eventuale errore di singole domande non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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