Cassazione Civile, Sentenza n. 20401/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di un credito IVA complessivo di €208.059, acquisito dalla Banca Ifis a seguito della cessione da La Metropoli (società in liquidazione coatta amministrativa). L'Amministrazione aveva sospeso il rimborso per la presunta esistenza di carichi pendenti (controcredito erariale) risultanti dall'estratto di ruolo/anagrafe tributaria; la Banca impugnò sia il silenzio-rifiuto sul rimborso sia il provvedimento di sospensione. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata: la CTR aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse idoneo a provare carichi pendenti e che la Banca non avesse dimostrato l'effettiva sussistenza del credito richiesto. La Banca proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi, denunciando tra l'altro violazioni di norme procedurali e di diritto probatorio nonché insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo motivo. In particolare: la Corte ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione possa sospendere il rimborso basandosi sull'estratto di ruolo/anagrafe tributaria (o, in mancanza di atto notificato, sul cd. fermo amministrativo) qualora sussistano ragioni di credito e fumus boni iuris; ha confermato che, nei giudizi di rimborso, l'Amministrazione può proporre in giudizio argomentazioni difensive nuove rispetto alla motivazione amministrativa (quindi anche nel giudizio di rinvio poteva eccepire la mancata prova del credito); ha dunque rigettato il ricorso della Banca Ifis e condannato la stessa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in €7.600, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i)
art. 19, comma 1, lett. i)
La sospensione impugnabile per vizi propri rientra nella categoria residuale degli atti richiamati dall'art. 19, comma 1, lett. i), e pertanto il provvedimento di sospensione del rimborso è autonomamente impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Previsione di sospensione del rimborso in ipotesi specifiche (richiesta documenti, reati IVA): la Corte distingue questi casi dalle sospensioni per carichi pendenti, che possono trovare fondamento anche in altri istituti (es. fermo amministrativo).
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 23
L'art. 23 disciplina la sospensione del rimborso quando siano stati notificati atti di contestazione o di irrogazione: la Corte ha rilevato che, anche in assenza di notifica, l'Amministrazione può sospendere il pagamento tramite il fermo amministrativo purché sussista una idonea ragione di credito e fumus boni iuris.
R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 (e art. 70)
art. 69, comma 5-6 (e art. 70)
L'istituto del 'fermo amministrativo' previsto dall'art. 69 consente all'Amministrazione di richiedere la sospensione del pagamento quando vanti ragione di credito verso il destinatario, e la Corte lo collega alla legittima sospensione dei rimborsi in presenza di carichi pendenti non tributari o senza atto notificato.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
Il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per conflitto con orientamenti consolidati sul tema delle argomentazioni difensive dell'Ufficio; il terzo è inammissibile per la preclusione derivante dalla regola della doppia conforme e per le restrizioni introdotte dall'art. 360 n.5 sulla censura della motivazione.
codice civile, art. 2697
Regola sulla prova: la Corte ha valutato che nel giudizio il riparto dell'onere della prova e la possibilità per l'Ufficio di contestare l'esistenza del credito sono coerenti con la normativa probatoria; tuttavia la decisione ha ritenuto che la CTR abbia correttamente valutato la prova (estratto di ruolo) fornita dall'Amministrazione.
Legge fallimentare, art. 56
Richiamata nella discussione circa l'ammissione al passivo: la CTR aveva valutato che l'estratto di ruolo era idoneo a dimostrare l'esistenza di carichi opponibili al credito ceduto anche ai fini della compensazione con debiti sorti anteriormente alla procedura concorsuale.
Costituzione, art. 24
Richiamata nella doglianza iniziale (diritto di difesa e accesso alla giustizia), ma la Corte ha ritenuto le censure procedurali infondate o inammissibili alla luce dell'orientamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- Il cessionario di un credito IVA è legittimato a richiedere il rimborso, ma l'Amministrazione può opporre eccezioni e difese anche nuove rispetto alla motivazione amministrativa nel giudizio di merito e nel giudizio di rinvio.
- La sospensione del rimborso può fondarsi su diversi istituti: art. 23 d.lgs. 472/1997 quando esista notifica di atti di contestazione, sull'art. 38-bis per specifiche ipotesi, oppure sul cd. fermo amministrativo (R.D. 2440/1923 art. 69) quando sussistano ragioni di credito e fumus boni iuris anche in assenza di notifica.
- L'estratto di ruolo e le risultanze dell'anagrafe tributaria possono essere ritenuti idonei, di per sé, a dimostrare l'esistenza di carichi pendenti opponibili al credito richiesto a rimborso; ciò giustifica la sospensione del rimborso in mancanza di ulteriori atti notificati.
- Nel processo tributario il riparto dell'onere della prova rimane centrale: il cessionario deve poter dimostrare l'effettiva esistenza e quantificazione del credito, ma l'Amministrazione può contestarne l'esistenza anche presentando per la prima volta tale deduzione in giudizio.
- In Cassazione molte censure di motivazione o di fatto sono dichiarate inammissibili se si configurano come mera rivisitazione della valutazione probatoria dei giudici di merito o se non indicano con precisione il 'fatto storico' decisivo omesso dal giudice.
- Dalla pronuncia emerge la necessità di documentare con cura sia l'origine, la certezza e l'anteriorità temporale del credito ceduto sia l'assenza di debiti fiscali anteriori opponibili; in mancanza, l'Amministrazione può legittimamente sospendere o compensare il rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 20301/2024 del 23/07/2024
- Sentenza civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 20306/2024 del 23/07/2024
- Sentenza civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 20375/2024 del 23/07/2024
- Sentenza civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 20376/2024 del 23/07/2024
- Sentenza civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 20384/2024 del 23/07/2024
- Sentenza civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 20388/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →