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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23488/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio denominativo "Infinity Card" presentata da una società terza. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha dichiarato inammissibile tale opposizione ritenendo che il ricorso introduttivo fosse non autosufficiente e incompleto, perché non avrebbe allegato in modo sufficiente i fatti e i diritti necessari a individuare petitum e causa petendi, poi esplicitati solo successivamente con memoria. La società opponente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 136 C.P.I. e, in sostanza, error in procedendo, sostenendo che il ricorso introduttivo conteneva già tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari; con il secondo ha dedotto insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il Ministero ha resistito chiedendo il rigetto e ha eccepito anche la nullità della procura della ricorrente, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di nullità della procura alle liti della ricorrente, ritenendola specifica e valida, ma ha rigettato il ricorso. Ha infatti corretto la motivazione della sentenza impugnata sul punto del petitum, riconoscendo che il ricorso in opposizione conteneva la domanda giudiziale, ma ha confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità perché nel ricorso introduttivo non risultava ab origine una chiara e dettagliata esposizione della causa petendi. La Corte ha ribadito che nelle opposizioni davanti alla Commissione i motivi a sostegno della domanda devono essere già contenuti nell'atto introduttivo e non possono essere rinviati a memorie successive, che hanno solo funzione illustrativa e non integrativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo non conforme all'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque riferito a un fatto processuale direttamente scrutinabile dalla Corte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136 C.P.I.

    richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse censurabile nei termini prospettati, precisando che il ricorso introduttivo doveva contenere sin dall'origine la causa petendi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la Corte ha riqualificato il primo motivo, formalmente proposto come violazione di legge, come censura sostanzialmente attinente a un error in procedendo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che, trattandosi di error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato in relazione all'onere di allegare il contenuto del ricorso in opposizione nel fascicolo di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato con espressione non conforme al testo vigente della norma e perché diretto contro un fatto processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato

  • Cass. S.U. n. 4315 del 20 febbraio 2020

    richiamata quale precedente in tema di presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione in materia di marchi, il ricorso introduttivo deve contenere sin dall'origine non solo l'indicazione della domanda, ma anche una chiara e specifica esposizione della causa petendi; non è consentito integrare successivamente gli elementi essenziali della ragione di opposizione mediante memorie.
  • Le memorie successive hanno funzione meramente illustrativa della domanda già proposta e non possono operare come atti di completamento di un ricorso introduttivo carente nei suoi presupposti essenziali.
  • Quando si deduce in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali al fine di verificare la fondatezza del vizio denunciato.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se formulata con espressioni non corrispondenti al testo vigente della norma o se investe direttamente un fatto processuale che la Corte può scrutinare autonomamente.
  • L'eccezione di nullità della procura deve essere specifica e confrontarsi con la concreta fattispecie documentale; contestazioni generiche sulla provenienza o validità di una procura straniera non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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