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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10434/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la sospensione dei termini massimi della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., deducendo violazione della norma e vizio di motivazione. Contestava che la decisione si fondasse su elementi ipotetici (possibili richieste di rinvio per legittimo impedimento, numerosi testi ancora non ammessi), su una motivazione contraddittoria (da un lato la necessità di molte udienze, dall'altro la natura per lo più documentale delle prove) e sull'introduzione di elementi estranei alla particolare complessità del giudizio, come il carico di lavoro e la carenza di organico dell'Ufficio giudicante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il Tribunale di merito hanno adeguatamente motivato la sospensione dei termini sulla base di elementi concreti e prognostici: il numero degli imputati (dieci), l'elevato numero e la complessità dei capi di imputazione, le molteplici connessioni tra imputati, l'enorme mole di materiale intercettivo, l'ampio numero di testimoni indicati e l'impossibilità di fissare udienze quotidiane per i numerosi processi complessi pendenti presso lo stesso Tribunale. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile considerare criticità organizzative e carenze di organico come fattori estrinseci rilevanti ai fini della valutazione della particolare complessità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la sospensione dei termini di custodia cautelare quando sussiste la particolare complessità del dibattimento. Tale complessità ha natura prognostica e può essere valutata in base a elementi oggettivi e anticipatori quali numero di imputati, complessità delle imputazioni, collegamenti tra fatti e imputati, numero di testi e consistente materiale probatorio (es. intercettazioni). La valutazione richiede motivazione concreta non meramente ipotetica.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; non incide sul merito della valutazione della complessità ma disciplina formalità procedurali successive.

Massime di principio

  • La particolare complessità del dibattimento va valutata in senso prognostico: il giudice può basarsi su elementi antecedenti all'ammissione istruttoria se oggettivi e rilevanti.
  • Elementi tipici che giustificano la sospensione dei termini: elevato numero di imputati, molteplici e articolate contestazioni, intrecci fra imputati, ampia mole di intercettazioni e altre prove complesse da trascrivere o valutare, numerosi testi da escutere.
  • La valutazione non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata e fondata su fatti concreti; la parte che impugna deve dimostrare carenza o arbitrarietà nella motivazione.
  • Le criticità organizzative dell'Ufficio giudicante, come carico di lavoro e carenza di organico, possono essere considerate come fattori estrinseci rilevanti ai fini della determinazione della particolare complessità.
  • Contestazioni sul carattere 'ipotetico' di alcune considerazioni del giudice (es. rinvii per legittimo impedimento o testi non ancora ammessi) sono inefficienti se il tribunale ha motivato la previsione sulla base di elementi oggettivi e valutabili anche in via prognostica.
  • In ipotesi simili, per contrastare una sospensione basata su complessità il difensore deve produrre elementi concreti che smentiscano la previsione prognostica del giudice o evidenziare mancanze nella motivazione.

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