Sentenza del 31/05/2017 n. 3887 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Atti impugnabili - Avviso di presa in carico - Natura interlocutoria - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’avviso di presa in carico comunicato mediante raccomandata, sostenendone l’impugnabilità e, presumibilmente, la lesività della propria posizione. L’avviso riguardava l’avvio della procedura di riscossione relativamente a un titolo esecutivo già esistente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’avviso di presa in carico è stato qualificato come atto meramente interlocutorio e informativo, finalizzato ad avvisare il contribuente dell’imminente avvio degli atti esecutivi e a consentirgli l’adempimento spontaneo, evitando interventi a sorpresa. Non introduce una pretesa tributaria nuova, non costituisce uno strumento fondamentale della riscossione e non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dalla legge. Pertanto, non è autonomamente impugnabile.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Disciplina la comunicazione dell’avviso di presa in carico mediante raccomandata. Tale comunicazione ha funzione informativa e anticipatoria dell’avvio della riscossione, senza attribuire all’avviso natura di autonomo atto impositivo o esecutivo impugnabile.
Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. L’avviso di presa in carico, non essendo espressamente contemplato né assimilabile a un atto fondamentale della riscossione, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Un atto tributario meramente informativo o interlocutorio, che comunica l’avvio di una procedura già fondata su un titolo esecutivo senza introdurre una pretesa nuova, normalmente non è autonomamente impugnabile.
- La funzione dell’atto deve essere valutata concretamente: se si limita ad anticipare l’imminenza dell’esecuzione e a favorire l’adempimento spontaneo, non produce di regola una lesione immediata e non rientra tra gli atti impugnabili.
- L’impugnazione deve essere rivolta contro gli atti espressamente previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 o contro atti che abbiano contenuto sostanzialmente impositivo o esecutivo, non contro semplici comunicazioni procedurali.
- L’eventuale illegittimità della pretesa o del titolo esecutivo deve essere fatta valere nei confronti dell’atto tributario o della procedura esecutiva effettivamente lesiva, rispettando i termini e le modalità previsti dalla legge.
- La trasmissione tramite raccomandata semplice costituisce un indice della natura informativa e non decisoria dell’avviso, ma la qualificazione dipende soprattutto dal contenuto concreto dell’atto.
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