Sentenza n. 436/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina del 2 ottobre 2025, recante trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, della determina del 3 febbraio 2026 di conferma, impugnata con motivi aggiunti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del 2 ottobre 2025 e successiva determina di conferma del 3 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il trasferimento dal NOR dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, dove operava quale capo equipaggio, al NOR della Compagnia di Popoli, quale addetto, disposto per incompatibilità ambientale in relazione a una contestazione di servizio: aveva dichiarato di essere in perlustrazione mentre si trovava in caserma. Il ricorso introduttivo deduceva violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. 241/1990, dell’art. 238 del d.P.R. 90/2010 e dell’art. 386 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché violazione della proporzionalità ed eccesso di potere per errore sui presupposti e nella valutazione dei fatti, difetto d’istruttoria, travisamento e mancato bilanciamento degli interessi. Dopo l’archiviazione, il 12 gennaio 2026, del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, l’Amministrazione ha confermato il trasferimento con determina del 3 febbraio 2026, richiamando anche esigenze di organico e di servizio. Con motivi aggiunti il militare ha dedotto violazione dell’ordinanza cautelare, dell’art. 3 della l. 241/1990, dell’art. 238 del d.P.R. 90/2010, dell’art. 386 del Regolamento generale e della proporzionalità; ha inoltre lamentato carenza dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione, errore, illogicità, mancato bilanciamento, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’archiviazione eliminasse il presupposto del trasferimento, che la carenza di organico costituisse una motivazione nuova e non pertinente alla qualifica assegnatagli, e che non fossero state considerate le sue valutazioni personali eccellenti e le esigenze familiari, avendo moglie e due figli a Montesilvano e dovendo raggiungere una sede distante circa 60 km.
La decisione
Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la determina del 2 ottobre 2025 è stata sostituita, durante il giudizio, da quella di conferma del 3 febbraio 2026. I motivi aggiunti sono respinti. Il TAR ritiene decisivo che, pur essendo stato archiviato il procedimento penale per particolare tenuità, il fatto storico contestato — la dichiarazione di essere in perlustrazione mentre il militare si trovava in caserma — sia rimasto accertato e sia strettamente connesso ai compiti istituzionali. L’archiviazione penale, fondata su presupposti diversi da quelli del trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, non impedisce quindi all’Amministrazione di valorizzare quel fatto. La determina di conferma è adeguatamente motivata nella ricostruzione dei fatti e delle precedenti determinazioni e nelle relative conseguenze giuridiche. Il richiamo aggiuntivo alle carenze di organico a Popoli non invalida l’atto, perché il fatto accertato è autonomamente sufficiente a sorreggerlo. Il giudice considera non irragionevole la valutazione discrezionale che attribuisce prevalenza all’interesse pubblico, correlato al venir meno dell’elemento fiduciario tra militare e Amministrazione, rispetto alle esigenze familiari. Resta salva la facoltà del militare di presentare una nuova istanza di trasferimento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Con decreto del GIP del Tribunale di Pescara del 12 gennaio 2026 veniva archiviato il procedimento penale summenzionato, perché il fatto contestato, seppure accertato, veniva considerato di particolare tenuità, ex art.131 bis c.p., per modalità della condotta, entità del danno e intensità del dolo, condotta non abituale.
La particolare tenuità del fatto ha determinato l’archiviazione penale, ma non ha eliminato l’accertamento del fatto storico, che può essere autonomamente valorizzato nel distinto procedimento amministrativo di trasferimento.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Con ordinanza n.36 del 2026 il Tribunale fissava l’udienza per la definizione nel merito del giudizio, ex art.55, comma 10 c.p.a..
La disposizione è richiamata quale base per fissare l’udienza di definizione nel merito dopo la fase cautelare.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona fisica del ricorrente.
Quando ricorrono i presupposti di tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica.
Massime di principio
- L’archiviazione di un procedimento penale per particolare tenuità del fatto non impedisce all’Amministrazione di valorizzare, ai fini di un distinto trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, il fatto storico che sia rimasto accertato, poiché i presupposti e le finalità dei due procedimenti sono differenti.
- Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale può essere sorretto dal fatto accertato di una condotta strettamente connessa ai compiti istituzionali del militare, quando l’Amministrazione motivi la misura con il venir meno dell’elemento fiduciario necessario nel rapporto di servizio.
- Il richiamo a ulteriori esigenze organizzative o di organico non determina l’illegittimità della conferma del trasferimento quando un distinto presupposto motivazionale, autonomamente sufficiente, sorregga l’atto.
- Nel valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione può attribuire prevalenza alle ragioni di interesse pubblico legate al rapporto fiduciario rispetto alle esigenze familiari del militare, purché l’esercizio della discrezionalità non risulti irragionevole.
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