Sentenza del 28/02/2017 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Conformità della copia dei documenti prodotti - Validità - Processo - Impugnazioni - Appello - Specificità dei motivi - Necessita - Processo - Prova - Documenti esibiti in copia - Mancato disconoscimento - Conservano il loro integrale valore probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. È stato inoltre affermato che, nel processo tributario, le copie fotostatiche di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo costituiscono valide riproduzioni meccaniche e conservano il loro valore probatorio quando la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca la conformità agli originali o ai fatti rappresentati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità e il valore probatorio delle copie degli atti della riscossione, sostenendo in sostanza che la documentazione prodotta non fosse conforme agli originali. Inoltre, l'impugnazione non indicava con precisione i capi della sentenza e le specifiche ragioni di censura. Il giudice ha ritenuto che le copie fossero idonee a provare i fatti rappresentati, poiché la loro conformità non era stata tempestivamente e specificamente disconosciuta dalla controparte.
Norme richiamate
Art. 2712 del codice civile
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il principio è applicabile anche al processo tributario: le copie degli atti possono avere pieno valore probatorio se la controparte non ne contesta specificamente la conformità.
Principio processuale di specificità dei motivi di appello
L'appello deve indicare in modo puntuale i capi della decisione impugnati e le ragioni concrete per cui il giudice avrebbe errato. La mancanza di motivi precisi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La produzione in giudizio di copie fotostatiche di atti amministrativi o della riscossione è generalmente ammissibile e può conservare pieno valore probatorio se la controparte non ne disconosce specificamente la conformità.
- Il disconoscimento non può consistere in una contestazione generica: deve essere tempestivo, chiaro e riferito alla conformità della copia rispetto all'originale o al contenuto rappresentato.
- Chi propone appello deve formulare censure specifiche, indicando quali parti della sentenza contesta e per quali errori di fatto o di diritto; una critica generica espone l'impugnazione alla dichiarazione di inammissibilità.
- La contestazione dell'efficacia probatoria della copia non sostituisce la necessità di formulare motivi di appello specifici e completi.
- In situazioni analoghe, è opportuno contestare immediatamente e in modo dettagliato la conformità dei documenti prodotti e, separatamente, articolare precise censure contro ciascun punto della decisione impugnata.
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