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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Processo - Conformità della copia dei documenti prodotti - Validità - Processo - Impugnazioni - Appello - Specificità dei motivi - Necessita - Processo - Prova - Documenti esibiti in copia - Mancato disconoscimento - Conservano il loro integrale valore probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. È stato inoltre affermato che, nel processo tributario, le copie fotostatiche di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo costituiscono valide riproduzioni meccaniche e conservano il loro valore probatorio quando la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca la conformità agli originali o ai fatti rappresentati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'utilizzabilità e il valore probatorio delle copie degli atti della riscossione, sostenendo in sostanza che la documentazione prodotta non fosse conforme agli originali. Inoltre, l'impugnazione non indicava con precisione i capi della sentenza e le specifiche ragioni di censura. Il giudice ha ritenuto che le copie fossero idonee a provare i fatti rappresentati, poiché la loro conformità non era stata tempestivamente e specificamente disconosciuta dalla controparte.

Norme richiamate

  • Art. 2712 del codice civile

    Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

    Il principio è applicabile anche al processo tributario: le copie degli atti possono avere pieno valore probatorio se la controparte non ne contesta specificamente la conformità.

  • Principio processuale di specificità dei motivi di appello

    L'appello deve indicare in modo puntuale i capi della decisione impugnati e le ragioni concrete per cui il giudice avrebbe errato. La mancanza di motivi precisi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di copie fotostatiche di atti amministrativi o della riscossione è generalmente ammissibile e può conservare pieno valore probatorio se la controparte non ne disconosce specificamente la conformità.
  • Il disconoscimento non può consistere in una contestazione generica: deve essere tempestivo, chiaro e riferito alla conformità della copia rispetto all'originale o al contenuto rappresentato.
  • Chi propone appello deve formulare censure specifiche, indicando quali parti della sentenza contesta e per quali errori di fatto o di diritto; una critica generica espone l'impugnazione alla dichiarazione di inammissibilità.
  • La contestazione dell'efficacia probatoria della copia non sostituisce la necessità di formulare motivi di appello specifici e completi.
  • In situazioni analoghe, è opportuno contestare immediatamente e in modo dettagliato la conformità dei documenti prodotti e, separatamente, articolare precise censure contro ciascun punto della decisione impugnata.

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