Cassazione Civile, Sentenza n. 1033/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso d'accertamento relativo all'anno 2004 che aveva rideterminato il debito fiscale per IRES, IRAP e IVA e applicato sanzioni. L'Amministrazione aveva ritenuto che la società avesse partecipato, nell'ambito del "Gruppo Mythos", a operazioni (acquisto e retrocessione di partecipazioni, contabilizzazione di minusvalenze) finalizzate a ottenere indebiti risparmi d'imposta, qualificandole come inesistenti/elusive. La contribuente aveva contestato la ricostruzione fattuale e l'insufficienza di prove nonché la deducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA connessa
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso (li ha ritenuti fondati) e ha rigettato il terzo. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale apparentemente insufficiente: l'appello era stato liquidato con un'adesione alla pronuncia di primo grado senza che il giudice d'appello spiegasse quali elementi probatori e quale logica lo avessero condotto a confermare le statuizioni, né si fosse pronunciato su alcune questioni rilevanti (in particolare sul recupero a imponibile dei costi relativi a servizi fatturati da Mythos S.p.A. e sull'indetraibilità dell'IVA). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4
art. 36, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Usata per censurare l'omessa pronuncia su questioni sollevate in appello: la Corte ha richiamato il dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni di merito rilevanti sollevate dalle parti
codice di procedura civile, art. 112
Riferimento alla necessità di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse apparente o insufficiente ai sensi del principio di cui all'art. 112
codice di procedura civile, art. 360 primo comma, n. 4
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Fondamento di cassazione per omessa pronuncia su questioni rilevanti: la Corte ha accolto il ricorso a tal riguardo
codice di procedura civile, art. 360 primo comma, n. 3
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione carente o illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione non consentisse un controllo logico-giuridico adeguato
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Citato dalla ricorrente in relazione alla prospettata esistenza di un litisconsorzio necessario; la Corte ha osservato che la questione era prospettata in termini meramente eventuali e non fondata in modo certo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
art. 40, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nell'ambito delle contestazioni tributarie collegate a raggruppamenti societari e responsabilità; la Corte non ha dato rilievo risolutivo perché mancavano riscontri probatori colleganti la ricorrente agli schemi contestati
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Utilizzato nel quadro delle censure sull'operatività di gruppi societari e sulla qualificazione di operazioni come elusive; la Corte ha richiamato la necessità di adeguata motivazione probatoria per ascrivere tali condotte alla ricorrente
codice civile, art. 2697
Richiama la regola sulla prova: la Corte ha criticato la mancanza di indicazione degli elementi probatori su cui si sarebbe fondata l'attribuzione delle condotte alla contribuente
codice di procedura civile, art. 116
Richiamato in relazione alle questioni probatorie; la Corte ha evidenziato che il giudice d'appello non ha compiutamente motivato la valutazione delle prove offerte dall'Amministrazione
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare specificamente le ragioni per le quali aderisce alla decisione di primo grado: una mera adesione senza illustrare gli elementi probatori e il criterio logico è insufficiente e può essere causa di cassazione.
- L'omessa pronuncia su questioni di merito sollevate dalle parti è vizio rilevante e può giustificare la cassazione quando impedisce il controllo della logica decisionale; questioni meramente processuali o prospettate in modo meramente eventuale non comportano automaticamente omessa pronuncia.
- Se l'Amministrazione contesta l'appartenenza del contribuente a un 'gruppo' o la partecipazione a uno schema elusivo, deve fornire elementi probatori specifici e riconducibili al singolo soggetto; affermazioni generiche senza riscontri non sono sufficienti.
- Le contestazioni sulla deducibilità dei costi e sull'indetraibilità dell'IVA devono essere affrontate e motivate espressamente dal giudice; il mancato esame di tali questioni rilevanti può portare al rinvio per nuovo esame.
- In casi di contenzioso complesso con più soggetti (es. società acquirente e cedente), la domanda di litisconsorzio necessario richiede una situazione certa e non ipotetica; se prospettata solo in via eventuale, non configura omissione di pronuncia se non esistono elementi che la rendano necessaria.
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