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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 395/2023, pubblicata il 27/12/2023 RG n. 293/2023, del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza n. 395/2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro. La sentenza, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, aveva disposto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per l'importo complessivo di 2.500 euro. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un giudicato, rituale notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente mancata esecuzione da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato fin d'ora commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, legittima l'interessato a proporre giudizio di ottemperanza.
  • Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione dotato delle competenze necessarie per adottare o avviare gli adempimenti contabili occorrenti all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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