Direttiva 2005/51
Direttiva 2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica due allegati delle direttive appalti 2004/17/CE e 2004/18/CE per aggiornare la disciplina della forma degli avvisi da trasmettere all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali. Il rinvio alla direttiva 2001/78/CE viene sostituito con un rinvio alle misure di esecuzione che la Commissione adotterà tramite procedura comitologica. Gli Stati membri devono adeguare il proprio diritto entro il 31 gennaio 2006.
Modifica degli allegati sulle modalità di trasmissione degli avvisi di appalto delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sostituendo il rinvio alla direttiva 2001/78/CE con rinvio alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e riguarda, sul piano sostanziale, gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici che trasmettono gli avvisi di gara all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell’ambito delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. L’intervento è limitato ai profili formali di presentazione degli avvisi previsti dagli allegati XX della direttiva 2004/17/CE e VIII della direttiva 2004/18/CE, senza modificare le regole di sostanza sugli appalti pubblici.
Direttiva 2005/51/CE: aggiornamento delle modalità di trasmissione degli avvisi negli appalti pubblici
La direttiva interviene in modo puntuale sulle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, limitatamente agli allegati che disciplinano la forma degli avvisi da inviare all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Il considerando centrale evidenzia che i modelli previsti dalla direttiva 2001/78/CE non coprono integralmente le informazioni richieste dalle nuove direttive appalti, rendendo necessario un nuovo formato definito mediante misure di esecuzione della Commissione.
Obiettivo e logica dell’intervento
L’atto non incide sulla disciplina sostanziale delle procedure di aggiudicazione, ma aggiorna il riferimento normativo relativo alla forma degli avvisi. La finalità è assicurare coerenza tra i modelli di pubblicazione e le informazioni richieste dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sostituendo un rinvio ormai non più adeguato con un rinvio alle future misure di esecuzione adottate dalla Commissione.
Modifiche alla direttiva 2004/17/CE
Per la direttiva 2004/17/CE, l’articolo 1 modifica il punto 1, lettera a), dell’allegato XX. La nuova formulazione prevede che gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 siano trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2.
Modifiche alla direttiva 2004/18/CE
Per la direttiva 2004/18/CE, l’articolo 2 sostituisce il punto 1, lettera a), dell’allegato VIII. La nuova regola stabilisce che gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 siano trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2.
Effetti del superamento della direttiva 2001/78/CE
Nei considerando si chiarisce che i modelli della direttiva 2001/78/CE non tengono pienamente conto delle informazioni richieste dalle direttive del 2004. Di conseguenza, il precedente rinvio non è più idoneo e viene sostituito dalla disciplina fondata su misure di esecuzione della Commissione, che dovranno stabilire il nuovo formato degli avvisi.
Recepimento, termine e obblighi per gli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare entro e non oltre il 31 gennaio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.
In sede di attuazione nazionale, le misure adottate devono:
- contenere un riferimento alla presente direttiva, oppure
- essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Le modalità tecniche del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Valutazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori coinvolti in procedure di appalto, la direttiva ha rilevanza soprattutto indiretta: segnala che la forma degli avvisi non dipende più dai modelli della direttiva 2001/78/CE, ma dalle misure di esecuzione della Commissione. Ne consegue la necessità di verificare, al momento della predisposizione e trasmissione degli avvisi, la disciplina attuativa vigente nello Stato membro interessato e gli eventuali aggiornamenti dei formulari applicabili.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE
L’articolo 1 sostituisce nel punto 1, lettera a), dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE la prima frase, stabilendo che gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
Modifica dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE
L’articolo 2 sostituisce nel punto 1, lettera a), dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE la prima frase, disponendo che gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.
Rimozione del rinvio alla direttiva 2001/78/CE
Nei considerando si afferma che i modelli previsti dalla direttiva 2001/78/CE non tengono interamente conto delle informazioni richieste dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; per questo sarà stabilito un nuovo formato nelle misure di esecuzione e i rinvii alla direttiva 2001/78/CE negli allegati interessati non sono più validi.
Termine di recepimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro e non oltre il 31 gennaio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione.
Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento
Sempre l’articolo 3 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure nazionali di attuazione, tali disposizioni contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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